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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13145/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per TARSU relativa all'anno 2012, notificato nel 2019 da un RTI incaricato della riscossione per conto dell'ente locale. La contribuente aveva ottenuto ragione nei giudizi di merito, con decisione confermata in appello, perché era stata ritenuta maturata la decadenza dal potere di accertare l'omesso versamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006. La società ricorrente per cassazione ha dedotto violazione di tale norma, sostenendo che, nella riscossione diretta della TARSU, non esistendo un autonomo termine legale di versamento, il dies a quo del termine decadenziale decorreva dalla notifica della richiesta di pagamento (avviso di pagamento o sollecito) e che, essendo stato notificato un avviso di pagamento nel 2017, il successivo avviso di accertamento del 2019 sarebbe stato tempestivo. La controricorrente ha resistito, sostenendo la correttezza della declaratoria di decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, in materia di TARSU, il termine di decadenza per notificare l'avviso di accertamento d'ufficio è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato; nel caso concreto, essendo il tributo dovuto per l'anno 2012, il termine scadeva il 31 dicembre 2017, mentre l'avviso di accertamento fu notificato solo nel 2019. Ha inoltre escluso che la precedente notifica dell'avviso di pagamento potesse interrompere, rinnovare o far decorrere nuovamente il termine decadenziale, trattandosi di atto espressivo di una volontà impositiva ancora in itinere. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono ... notificando al contribuente ... un apposito avviso motivato ... entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»

    Il termine per notificare l'avviso di accertamento ha natura decadenziale, non è soggetto a interruzione e si evita solo con il compimento dell'atto entro il termine previsto.

  • art. 1, comma 172, lett. b, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Concorre, nel caso concreto, a fissare il termine di notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio per i tributi locali.

  • art. 2964 c.c.

    Osta alla possibilità di far valere atti prodromici come idonei a interrompere o rinnovare la decadenza.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato per distinguere la decorrenza del termine di decadenza in materia TARSU a seconda che l'occupazione/detenzione fosse già in corso all'inizio del periodo d'imposta oppure sopravvenuta in seguito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per la definizione del giudizio conforme alla proposta e per la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata disposta una ulteriore condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, quando la legge prevede un termine decadenziale per la notificazione dell'avviso di accertamento, tale termine ha natura perentoria e non è suscettibile di interruzione mediante atti prodromici o solleciti di pagamento.
  • La notifica di un avviso di pagamento costituisce espressione di una pretesa tributaria ancora in formazione e non equivale all'atto di accertamento; di regola, non può essere valorizzata né come atto idoneo a interrompere la decadenza né come dies a quo del termine decadenziale per l'accertamento successivo.
  • Per la TARSU, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento dell'omesso versamento, occorre distinguere tra occupazione/detenzione già in corso all'inizio del periodo d'imposta e occupazione/detenzione iniziata successivamente, poiché la decorrenza del termine segue la diversa collocazione temporale del presupposto impositivo.
  • Quando il ricorso per cassazione investe esclusivamente la corretta applicazione della disciplina decadenziale in materia tributaria e l'atto impugnato è stato notificato oltre il termine previsto, il ricorso è infondato se non dimostra un valido diverso dies a quo riconosciuto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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