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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15383/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di diniego di definizione agevolata emesso dall'Agenzia delle Entrate per ritardati e omessi versamenti e per versamenti rateali insufficienti connessi a una definizione ex art. 9-bis della L. 289/2002. Il contribuente ha impugnato il diniego sostenendo di poter beneficiare della sospensione dei termini di pagamento prevista dalla normativa emergenziale collegata agli eventi sismico-vulcanici che avevano interessato i comuni della provincia di Catania. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR ha riconosciuto il diritto alla sospensione dei tributi per i soggetti residenti nei comuni interessati dall'eruzione dell'Etna nel 2002, ma ha escluso il diritto alla riduzione del 50% dei versamenti prevista dall'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, affermando tuttavia nel dispositivo una statuizione di rimborso. In cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione dell'art. 9-bis L. 289/2002, dei d.m. 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005 e dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo ultra petita, poiché la CTR avrebbe correttamente riconosciuto la sospensione ma avrebbe poi negato, oltre i limiti della domanda, la riduzione del 50% dei versamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità interpreta in senso estensivo la sospensione dei termini tributari prevista per i contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali, applicandola anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, in base alla ratio di favorire i contribuenti interessati da eventi imprevedibili. Tuttavia ha soprattutto valorizzato l'esistenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: la CTR, dopo aver escluso il diritto alla riduzione del 50%, aveva comunque dichiarato dovuto un rimborso. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. 289/2002

    norma richiamata come base della definizione agevolata oggetto del diniego; la Corte la considera nel quadro della disciplina delle sospensioni e delle agevolazioni tributarie connesse a eventi eccezionali.

  • D.M. 14 novembre 2002

    richiamato quale fonte delle misure sospensive per i contribuenti dei comuni interessati dagli eventi dell'Etna nel 2002.

  • D.M. 17 maggio 2005

    richiamato quale fonte delle misure sospensive per i contribuenti dei comuni interessati dagli eventi dell'Etna nel 2002.

  • art. 1, comma 1011, L. 296/2006

    richiamato come disposizione che prevede la riduzione del 50% dei versamenti; la CTR ne ha negato l'applicabilità e la Cassazione si è concentrata sul contrasto interno della decisione.

  • art. 4 D.L. 245/2002 conv. in L. 286/2002

    richiamato dalla giurisprudenza citata come base della sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari per eventi eccezionali.

  • L. 212/2000

    richiamata nel ragionamento interpretativo sull'applicazione estensiva della sospensione dei termini tributari.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'ultrapetizione della sentenza d'appello.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza e non è sanabile con correzione di errore materiale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso principale per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso incidentale per nullità della sentenza.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni tributarie connesse a eventi eccezionali, la sospensione dei termini di adempimento va interpretata in senso non restrittivo quando la ratio normativa è quella di favorire i contribuenti colpiti dall'evento straordinario, e può estendersi anche alle rate di condono non pagate e già iscritte a ruolo se la disciplina non introduce espressamente eccezioni.
  • Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza determina nullità della pronuncia, perché impedisce di individuare con certezza la statuizione del giudice; tale vizio non è eliminabile mediante correzione di errore materiale.
  • Quando viene accolto il motivo che investe un vizio radicale della decisione, il motivo incidentale che dipende dalla stessa statuizione resta assorbito e non richiede esame autonomo.
  • Nel giudizio di legittimità, la decisione che cassi con rinvio per vizio della sentenza impugnata deve demandare al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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