Cassazione Civile, Ordinanza n. 16106/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, esercente il trasporto pubblico locale, aveva domandato il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione invocando l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e dall’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995. Sosteneva che i propri veicoli, originariamente omologati come "euro 2", fossero stati successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP), con conseguente raggiungimento di livelli di emissione riconducibili a categorie superiori (euro 3 o euro 5), come risultante dalle carte di circolazione. La CTR aveva negato il rimborso ritenendo che la disciplina agevolativa facesse riferimento alla categoria di omologazione originaria del veicolo e non alle modifiche successive. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione delle norme interne e del d.m. n. 39/2008, sostenendo che la CTR avesse confuso omologazione e classificazione euro e che la nozione di veicoli di categoria euro 2 o inferiore dovesse riferirsi alla classe emissiva effettivamente raggiunta dopo l’installazione del FAP. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, assumendo che la normativa interna avesse illegittimamente ristretto la nozione di gasolio commerciale e che la direttiva avesse efficacia diretta tale da impedire agli Stati membri di delimitare diversamente l’agevolazione; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l’agevolazione fiscale collegata al gasolio per autotrazione non dipende dalla mera riduzione delle emissioni di particolato ottenuta mediante FAP, ma dalla categoria di omologazione originaria del veicolo, ossia dalla classificazione euro assegnata in sede di omologazione. Ha quindi ritenuto corretta la lettura della CTR, secondo cui i veicoli omologati euro 2 o inferiori restano esclusi dal beneficio anche se successivamente modificati. Quanto al profilo unionale, ha escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, rilevando che tale direttiva non realizza un’armonizzazione totale delle accise sui prodotti energetici, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel prevedere esenzioni, riduzioni e regimi fiscali differenziati. Ne è conseguita la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 645, l. n. 208/2015
"A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio da autotrazione (...) non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore"
La disposizione va riferita alla categoria euro assegnata al veicolo in sede di omologazione originaria, non alle modifiche tecniche successive all’immatricolazione che incidano solo su specifici profili emissivi.
art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995
È richiamato come base normativa dell’agevolazione sul gasolio per autotrazione, ma interpretato in coerenza con il criterio della categoria di omologazione originaria del mezzo.
Il regolamento è letto come conferma del fatto che l’installazione del FAP rileva ai soli fini della riduzione del particolato e non muta la categoria euro rilevante per l’agevolazione fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per i vizi di violazione di legge denunciati con i motivi di ricorso.
art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE
La direttiva non impedisce agli Stati membri di prevedere un regime nazionale che circoscriva l’agevolazione, poiché non realizza un’armonizzazione totale e lascia margini di scelta sul regime fiscale applicabile.
art. 3 direttiva 2006/46/CE
"la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti"
Serve a chiarire che la classificazione euro è parte del procedimento di omologazione del veicolo.
art. 2 direttiva 70/220/CEE
Richiamata per ribadire che gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione se il veicolo risponde alle prescrizioni in materia di emissioni.
art. 2 direttiva 88/77/CEE
Richiamata nello stesso senso dell’art. 2 della direttiva 70/220/CEE, a conferma del collegamento tra omologazione e classificazione emissiva.
direttiva 1999/96/CE
È indicata come riferimento per la fascia euro 3 e come esempio del fatto che i criteri di classificazione emissiva si collegano all’omologazione e comprendono misurazioni di più sostanze inquinanti, non solo del particolato.
art. 5 direttiva 2003/96/CE
Conferma che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate, purché nel rispetto dei livelli minimi e del diritto dell’Unione, anche per il trasporto pubblico locale di passeggeri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la legge collega un’agevolazione fiscale alla categoria "euro" di un veicolo, il riferimento va inteso alla classificazione di omologazione originaria del mezzo, salvo espressa diversa previsione normativa.
- L’installazione successiva di dispositivi anti-inquinamento che riducano specifiche emissioni non è di per sé idonea a mutare la categoria euro rilevante ai fini di un beneficio fiscale fondato sulla classe omologativa del veicolo.
- Le norme agevolative in materia di accise e benefici fiscali di settore, se formulate in relazione a categorie tecniche o ambientali dei veicoli, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- La direttiva 2003/96/CE non realizza un’armonizzazione totale delle accise sui prodotti energetici: essa lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel prevedere esenzioni, riduzioni e regimi fiscali differenziati, purché nel rispetto dei livelli minimi di tassazione e del diritto dell’Unione.
- Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la corretta interpretazione della disciplina unionale, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, esclude un contrasto tra normativa interna e diritto dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15991/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2023 del 07/06/2023
- ordinanza_civile · 7 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →