Cassazione Civile, Ordinanza n. 00885/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di locazione commerciale stipulato per un immobile adibito a farmacia. Dopo la cessazione del rapporto alla seconda scadenza, la conduttrice aveva chiesto, da un lato, la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone originariamente pattuito durante la protratta occupazione dell'immobile, sostenendo che non vi fosse prova di un valido accordo scritto che modificasse il canone e che, in difetto, tali pagamenti fossero indebiti ai sensi dell'art. 79 l. n. 392/1978; dall'altro, aveva domandato che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 l. n. 392/1978 fosse calcolata non sul canone contrattuale, ma sulle somme effettivamente corrisposte nell'ultimo periodo di occupazione, più elevate. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione degli artt. 1591 c.c. e 79 l. n. 392/1978, oltre a violazione dei criteri interpretativi del contratto ex art. 1362 c.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i pagamenti eccedenti sarebbero stati effettuati consensualmente in base a un accordo successivo alla disdetta; ha inoltre sostenuto che, in mancanza di prova del maggior danno e di una pattuizione scritta valida, quelle somme dovevano essere restituite. Con il secondo motivo, in subordine, ha dedotto violazione dell'art. 34 l. n. 392/1978, sostenendo che l'indennità di avviamento dovesse essere commisurata all'importo da ultimo effettivamente pagato al momento del rilascio, e non al canone contrattuale precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché attaccava solo una delle due rationes decidendi della sentenza d'appello, trascurando la statuizione preliminare di inammissibilità della domanda di ripetizione per novità/incompatibilità con quanto dedotto in primo grado; tale ratio processuale era autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale si era conformata a un orientamento consolidato secondo cui l'indennità per perdita dell'avviamento commerciale si calcola con riferimento al momento di cessazione della locazione e all'ultimo canone corrisposto durante il rapporto, senza rilevanza del ritardo nel rilascio. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per escludere l'obbligo di corrispondere somme eccedenti il canone senza prova del maggior danno; la Corte non entra nel merito di questa censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di critica a una ratio autonoma della decisione impugnata.
art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità di eventuali pattuizioni non risultanti per iscritto e la ripetizione delle somme versate in eccedenza; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla inammissibilità del motivo e dalla mancata critica della ratio processuale della sentenza d'appello.
Invocato per contestare l'interpretazione dell'accordo attribuitogli dalla Corte d'appello; la censura non supera il rilievo di inammissibilità per mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi.
art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale va commisurata all'ultimo canone corrisposto alla cessazione della locazione, non alle somme pagate nel periodo di occupazione protratta dopo la scadenza del rapporto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Citato solo nel racconto dei fatti come mezzo con cui la ricorrente riferisce di aver pagato l'indennità di avviamento; non assume rilievo decisivo nella ratio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che aggredisce soltanto una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, quando l'altra, non censurata, è da sola sufficiente a sorreggere la decisione.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda o un motivo per ragioni processuali, eventuali argomentazioni svolte sul merito devono considerarsi svolte ad abundantiam e non sono idonee a fondare una critica utile se non viene prima scalfita la ratio pregiudiziale.
- L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nelle locazioni non abitative si determina con riferimento al momento della cessazione del rapporto e all'ultimo canone corrisposto durante la locazione, non alle somme eventualmente pagate dopo la scadenza per il ritardo nel rilascio.
- Il ritardo nella riconsegna dell'immobile non incide sul criterio legale di quantificazione dell'indennità di avviamento, perché l'obbligazione del locatore di corrisponderla e quella del conduttore di rilasciare l'immobile sorgono quando il rapporto è già cessato e operano fuori dal sinallagma contrattuale.
- In presenza di giurisprudenza consolidata conforme alla decisione impugnata, il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento nomofilattico.
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