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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19391/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ex art. 32 r.d. n. 1165/1938 con cui, su ricorso dell'ente gestore dell'edilizia popolare, veniva ingiunto a una conduttrice il pagamento di canoni scaduti e non corrisposti, pari a euro 33.616,47, nonché il rilascio dell'immobile assegnato in locazione. L'opposizione della destinataria del decreto è stata rigettata dal Tribunale e il rigetto è stato confermato in appello. In cassazione la parte soccombente ha proposto cinque motivi: 1) ha sostenuto la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la mancata pronuncia sull'eccezione di abrogazione o inapplicabilità dell'art. 32 r.d. n. 1165/1938, invocando anche la disciplina regionale siciliana e la legge sull'equo canone; 2) ha dedotto che, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovesse applicarsi esclusivamente la disciplina regionale e non la procedura monitoria ex art. 32; 3) ha contestato il criterio di calcolo del canone, assumendo la violazione delle norme della legge n. 392/1978 richiamate dalla legge regionale; 4) ha censurato l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'ente perché priva di attestazione di autenticità e quindi irrilevante anche nella fase di opposizione; 5) ha infine contestato l'idoneità delle lettere prodotte a interrompere la prescrizione, assumendo che non rispettassero i requisiti di legge e non fossero state validamente portate a conoscenza della destinataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura di omessa pronuncia non era compiutamente autosufficiente e introduceva questioni nuove non ritualmente dedotte nel merito; comunque ha osservato che l'art. 32 r.d. n. 1165/1938 non era stato applicato come norma decisiva della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva deciso all'esito del giudizio di opposizione, ormai di cognizione piena, nel quale eventuali vizi della fase monitoria restano irrilevanti. Ha inoltre richiamato la natura del procedimento ex art. 32 come procedimento ingiuntivo speciale, non come sfratto, e ha escluso che le innovazioni legislative richiamate in ricorso avessero eliminato l'applicabilità dei comuni istituti processuali, tanto meno per effetto di una legge regionale priva di competenza in materia processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e perché i vizi della fase monitoria erano ormai assorbiti nel giudizio di opposizione. Il terzo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una diversa valutazione di fatto e privo di specifica indicazione delle parti della sentenza e dei documenti rilevanti. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto irrilevanti le eventuali irregolarità documentali della fase monitoria dopo l'opposizione, oltre che per difetto di specifica indicazione documentale. Il quinto è stato ritenuto inammissibile perché contrastante con l'accertamento di merito circa la ricezione di un valido atto interruttivo e per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con richiamo al principio delle Sezioni Unite sul punto.

Norme richiamate

  • art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    decreto ex art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165

    la Corte ne richiama la natura di procedimento ingiuntivo speciale, adattato agli IACP, che consente di ottenere contestualmente ordine di pagamento e, in caso di inottemperanza, rilascio dell'immobile; eventuali questioni sulla sua abrogazione o applicabilità non erano decisive nel giudizio di opposizione definito con cognizione piena.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo di gravame non è riportato integralmente e non risulta mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    i motivi di ricorso che sotto la veste di violazione di legge mirano in realtà a una diversa ricostruzione o valutazione dei fatti sono inammissibili.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    onere di specifica indicazione

    è necessario indicare in modo specifico documenti, atti e sedi processuali; la sua violazione comporta inammissibilità delle censure fondate su quei documenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    regola il rito camerale applicato nel giudizio di legittimità.

  • art. 1219 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2934 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'idoneità degli atti a costituire mora e interrompere la prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2934 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'idoneità degli atti a interrompere la prescrizione; la Corte ha però dato rilievo all'accertamento di fatto sulla ricezione di un valido atto interruttivo.

  • art. 2934 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2934 cod. civ.

    richiamato insieme agli altri articoli sulla prescrizione; la censura è stata reputata inammissibile perché contraria all'accertamento di merito.

  • art. 21 Codice dell'amministrazione digitale

    art. 21 del codice dell’amministrazione digitale

    invocato dalla ricorrente per contestare la validità della documentazione prodotta in copia; la Corte non ne ha ritenuto decisivo il richiamo per l'irrilevanza delle irregolarità nella fase monitoria dopo l'opposizione.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta; la Corte ha reputato la censura inammissibile per mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per contestare la validità delle copie documentali; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzioni assolute.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se non risulta compiutamente riportato il motivo di appello asseritamente trascurato e se non è dimostrato che la questione sia stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni.
  • Le questioni nuove, non dedotte ritualmente nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di ordinaria cognizione sulla fondatezza della pretesa, eventuali vizi della fase monitoria restano assorbiti e non incidono sulla decisione di merito, salvi i profili sulle spese.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, richieda una diversa valutazione degli elementi di fatto o non indichi con precisione gli atti e documenti rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La contestazione dell'idoneità di atti interruttivi della prescrizione è inammissibile se si risolve in una critica apoditticamente contraria all'accertamento di fatto della ricezione del valido atto interruttivo compiuto dal giudice di merito.
  • Il procedimento previsto per gli IACP dall'art. 32 r.d. n. 1165/1938 ha natura di procedimento ingiuntivo speciale, compatibile con la peculiarità dell'edilizia residenziale pubblica; le successive innovazioni normative non escludono, di per sé, l'uso dei comuni istituti processuali a tutela dei crediti locativi.
  • La materia processuale non è attribuita alla competenza regionale; una legge regionale non può quindi sottrarre o modificare il regime processuale civile applicabile al procedimento monitorio o all'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morosità
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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