Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
Una società concessionaria della riscossione impugnava per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva accolto l’appello del contribuente avverso il rigetto di ricorso contro due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015. La controversia riguardava un immobile promesso in vendita con scrittura privata del 31 agosto 2002; il promissario acquirente aveva ottenuto, nel 2016, una sentenza ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica, trascritta nei registri immobiliari nell’ottobre 2016, in base a una domanda giudiziale trascritta nel 2004. Il giudice di appello aveva ritenuto che gli effetti traslativi della sentenza costitutiva retroagissero alla trascrizione della domanda, escludendo così la soggettività passiva IMU del promittente venditore per gli anni accertati. Con l’unico motivo di ricorso la società deduceva violazione degli artt. 2932, 2645-bis e 2652, n. 2, c.c., sostenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. produce effetti traslativi solo dal passaggio in giudicato e non dalla trascrizione della domanda giudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di ICI e, per identità di ratio, di IMU, la proprietà rilevante ai fini del presupposto d’imposta, nel caso di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., si realizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva; la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica non fa retroagire gli effetti traslativi al momento della domanda. Di conseguenza, per gli anni 2014 e 2015 il contribuente doveva ancora considerarsi proprietario dell’immobile e quindi soggetto passivo dell’IMU. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica ha natura costitutiva e produce gli effetti del contratto definitivo solo dal passaggio in giudicato.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la retroazione degli effetti traslativi alla trascrizione della domanda; la Corte esclude che tale trascrizione determini il trasferimento della proprietà ai fini fiscali.
Richiamato come norma sulla trascrizione della domanda giudiziale; non comporta, secondo la Corte, che gli effetti traslativi della sentenza ex art. 2932 c.c. retroagiscano alla domanda.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1 d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
Individua il presupposto d’imposta dell’ICI nella proprietà del bene; tale principio è richiamato per la disciplina IMU.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Opera il richiamo alla disciplina ICI per l’IMU, rendendo applicabile il medesimo criterio di individuazione del soggetto passivo.
art. 4, comma 5, lett. a), d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Norma di novella richiamata per la disciplina IMU applicabile nel caso di specie.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in luogo della Commissione tributaria regionale.
Massime di principio
- Nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà si produce con la sentenza costitutiva solo dal suo passaggio in giudicato, non dalla mera trascrizione della domanda.
- Ai fini dell’IMU, come già dell’ICI, il soggetto passivo va individuato in base alla titolarità attuale del diritto di proprietà nel periodo d’imposta; se la sentenza ex art. 2932 c.c. non è ancora passata in giudicato, il promittente venditore resta proprietario e tenuto al tributo.
- La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica svolge una funzione di opponibilità, ma non anticipa il momento del trasferimento sostanziale della proprietà.
- Per accertare se il trasferimento coattivo sia idoneo a incidere sul presupposto fiscale, occorre avere riguardo al momento della pronuncia definitiva e non al momento della domanda giudiziale.
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