Sentenza del 06/07/2023 n. 19225 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente deduceva più motivi di cassazione: difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per giudicato esterno e ne bis in idem alla luce delle pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni che avrebbero superato i limiti di legge; nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4) perché il giudice d'appello avrebbe adottato apoditticamente le argomentazioni della contribuente; omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); e violazione del D.Lgs. n. 446/1997 (artt. 62, comma 2, lett. d) e 7-octies) perché le delibere istitutive e tariffarie avrebbero rispettato i limiti di legge.
La decisione
Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia da parte del ricorrente; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha ritenuto non applicabile il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia del ricorso, richiamando il principio secondo cui la norma si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato per denunciare difetto di giurisdizione del giudice tributario; richiede verifica di competenza giurisdizionale ma non è stato esaminato nel merito per via della rinuncia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per censurare motivazione omessa o apparente; il motivo non è stato deciso in quanto il ricorso è stato rinunciato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; come per gli altri motivi, la questione non è stata affrontata nel merito a causa della rinuncia.
Riferimento alla nozione di giudicato esterno e ai limiti del riassorbimento di questioni già decise da giudici amministrativi o altri giudici; la censura mirava a sostenere che esistesse un precedente che impediva la riapertura della stessa questione in sede tributaria.
Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem e agli effetti del giudicato esterno tra giurisdizioni; la violazione è stata dedotta ma non pronunciata per rinuncia.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; il ricorrente denunciava motivazione omessa o apparente dell'appello.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 62, comma 2, lett. d) e art. 7‑octies
Invocato per sostenere che le delibere comunali istitutive del CIMP e le successive tariffe dovevano rispettare un limite legale; il ricorrente sosteneva che tali atti avevano rispettato i limiti e quindi che la decisione contrastante era errata.
Legge n. 43/2005 (allegato) richiamata assieme al D.Lgs. n. 446/1997
Utilizzata per collegare la disciplina dei tributi locali e le soglie tariffarie richiamate dal ricorrente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Citata la giurisprudenza Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: il contributo aggiuntivo previsto si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla rinuncia del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso per cassazione estingue il processo e impedisce la decisione sui motivi sostanziali: le censure non vengono esaminate nel merito.
- L'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, si applica solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non alla rinuncia del ricorso, per cui non può essere esteso per analogia.
- Le questioni di competenza (difetto di giurisdizione) e di giudicato tra giurisdizioni (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.) devono essere specificamente inquadrate: se sussiste un decisum amministrativo che incide sulla stessa fattispecie, è necessaria una precisa analisi della identità di oggetto, causa e parti per valutare il preclusivo effetto del giudicato esterno.
- Le censure per vizio della motivazione (omessa o apparente) richiedono che la Corte verifichi l'adeguatezza della decisione di merito rispetto alle argomentazioni e alle prove: tali profili sono rimessi al vaglio di legittimità solo se il ricorso non viene rinunciato.
- Sulle spese processuali le parti possono concordare la compensazione integrale; in mancanza di accordo la Corte valuta la compensazione in presenza di ragioni di reciproca soccombenza o per altri motivi rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 116 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 230 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 658 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 19112 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 19211 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 lug 2023Sentenza del 06/07/2023 n. 19224 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →