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Sentenza

Sentenza del 06/07/2023 n. 19225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente deduceva più motivi di cassazione: difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per giudicato esterno e ne bis in idem alla luce delle pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni che avrebbero superato i limiti di legge; nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4) perché il giudice d'appello avrebbe adottato apoditticamente le argomentazioni della contribuente; omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); e violazione del D.Lgs. n. 446/1997 (artt. 62, comma 2, lett. d) e 7-octies) perché le delibere istitutive e tariffarie avrebbero rispettato i limiti di legge.

La decisione

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia da parte del ricorrente; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre la Corte ha ritenuto non applicabile il D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia del ricorso, richiamando il principio secondo cui la norma si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Invocato per denunciare difetto di giurisdizione del giudice tributario; richiede verifica di competenza giurisdizionale ma non è stato esaminato nel merito per via della rinuncia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per censurare motivazione omessa o apparente; il motivo non è stato deciso in quanto il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; come per gli altri motivi, la questione non è stata affrontata nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento alla nozione di giudicato esterno e ai limiti del riassorbimento di questioni già decise da giudici amministrativi o altri giudici; la censura mirava a sostenere che esistesse un precedente che impediva la riapertura della stessa questione in sede tributaria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem e agli effetti del giudicato esterno tra giurisdizioni; la violazione è stata dedotta ma non pronunciata per rinuncia.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; il ricorrente denunciava motivazione omessa o apparente dell'appello.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 62, comma 2, lett. d) e art. 7‑octies

    Invocato per sostenere che le delibere comunali istitutive del CIMP e le successive tariffe dovevano rispettare un limite legale; il ricorrente sosteneva che tali atti avevano rispettato i limiti e quindi che la decisione contrastante era errata.

  • Legge n. 43/2005 (allegato) richiamata assieme al D.Lgs. n. 446/1997

    Utilizzata per collegare la disciplina dei tributi locali e le soglie tariffarie richiamate dal ricorrente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Citata la giurisprudenza Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175

    La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: il contributo aggiuntivo previsto si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla rinuncia del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso per cassazione estingue il processo e impedisce la decisione sui motivi sostanziali: le censure non vengono esaminate nel merito.
  • L'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, si applica solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non alla rinuncia del ricorso, per cui non può essere esteso per analogia.
  • Le questioni di competenza (difetto di giurisdizione) e di giudicato tra giurisdizioni (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.) devono essere specificamente inquadrate: se sussiste un decisum amministrativo che incide sulla stessa fattispecie, è necessaria una precisa analisi della identità di oggetto, causa e parti per valutare il preclusivo effetto del giudicato esterno.
  • Le censure per vizio della motivazione (omessa o apparente) richiedono che la Corte verifichi l'adeguatezza della decisione di merito rispetto alle argomentazioni e alle prove: tali profili sono rimessi al vaglio di legittimità solo se il ricorso non viene rinunciato.
  • Sulle spese processuali le parti possono concordare la compensazione integrale; in mancanza di accordo la Corte valuta la compensazione in presenza di ragioni di reciproca soccombenza o per altri motivi rilevanti.

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