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Sentenza

Sentenza del 06/07/2023 n. 19112 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso del credito d'imposta spettante sui dividendi corrisposti dalla Società Edilizia Villa Whitaker Spa nel 1998, dichiarando di essere residente fiscale nel Regno Unito, soggetto alle imposte britanniche e privo di stabile organizzazione in Italia. La società aveva operato una ritenuta alla fonte del 15% e attribuito ai soci il credito d'imposta ai sensi del TUIR. L'Agenzia aveva rifiutato (silenzio-rifiuto) il rimborso; il contribuente ha impugnato, ottenendo accoglimento in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, che la residenza effettiva del contribuente sarebbe stata in Italia, che non sarebbe provato l'assoggettamento a tassazione nel Regno Unito (quindi assenza dei presupposti per la doppia imposizione) e l'inesistenza della certificazione prevista dalla Convenzione italo-britannica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di cassazione perché l'Amministrazione non aveva proposto appello incidentale sulla questione della residenza, non aveva contestato nel merito la documentazione probatoria presentata e non ha dimostrato l'inesistenza dell'assoggettamento a tassazione nel Regno Unito. Inoltre la Corte ha escluso l'obbligo categorico della certificazione art.29 Convenzione nel caso di specie e ha dichiarato che non vi è violazione dell'onere della prova imputabile al giudice di merito. L'Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 105, comma 1, lett. a)

    disciplina del credito d'imposta per i soci per i dividendi ricevuti; la normativa era la base per la richiesta di rimborso del contribuente

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 14

    richiamato in relazione al calcolo del credito d'imposta attribuito al contribuente

  • Convenzione tra Italia e Regno Unito (5/11/1990), art. 10, par. 4, sottopar. a)

    regola la tassazione dei dividendi e la possibile imputazione di tassazione nello Stato di residenza; la Corte ha ritenuto che i dividendi fossero stati assoggettati a tassazione nel Regno Unito, ai fini della eliminazione della doppia imposizione

  • Convenzione tra Italia e Regno Unito (5/11/1990), art. 29

    prevede una forma di certificazione fiscale; la Corte ha osservato che l'assenza della certificazione specifica non era decisiva nel caso, dato che altra documentazione probatoria sull'assoggettamento a tassazione in UK era stata prodotta e non contestata

  • Legge di ratifica L. 5/11/1990, n. 329

    ratifica la Convenzione italo-britannica, rendendola applicabile nell'ordinamento italiano

  • Codice Civile, art. 2697

    onere della prova; la Corte ha ritenuto che non fosse avvenuta una errata imputazione dell'onere della prova da parte del giudice di merito

  • Codice Civile, art. 43

    richiamato dall'Amministrazione in relazione alla questione della residenza; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché l'Amministrazione non aveva impugnato incidentalmente la decisione di fatto sulla residenza

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    criterio di valutazione dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi per vizio procedurale o per essere mera rivisitazione del merito

  • Codice di Procedura Civile, artt. 115 e 116

    citati nelle argomentazioni

    regole sulla valutazione della prova e sul potere del giudice di merito di dare diverso peso alle prove; la Corte ha rilevato che non sussisteva violazione nell'apprezzamento probatorio compiuto dalla CTR

Massime di principio

  • Se il contribuente produce documentazione probatoria attendibile e non contestata sull'assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza, il giudice di merito può riconoscere il diritto al rimborso del credito d'imposta anche in assenza di una certificazione formale specifica prevista dalla convenzione, purché il materiale prodotto sia idoneo a provare la tassazione estera.
  • L'Amministrazione, qualora intenda contestare un accertamento di fatto decisivo (es. la residenza fiscale), deve proporre tempestivamente l'appello incidentale o sollevare la questione nei termini processuali appropriati; l'omessa impugnazione incidentale preclude la censura in sede di legittimità.
  • In Cassazione non è consentita la rinnovazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a rivalutare le risultanze di fatto del giudice di merito senza fondati profili di diritto sono, di regola, inammissibili.
  • L'onere della prova rimane fondamentale: spetta alla parte che allega un fatto costitutivo dimostrarne gli elementi; tuttavia l'Amministrazione non può ottenere il rigetto del credito d'imposta limitandosi a contestazioni generiche quando il contribuente ha prodotto documenti specifici e non contestati.
  • La forma di prova richiesta dalla Convenzione (es. certificazione dell'autorità fiscale estera) può non essere sempre l'unica prova ammessa; documentazione equivalente e non contestata può essere ritenuta sufficiente dal giudice nazionale.

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