Sentenza del 06/07/2023 n. 116 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
IMU - esenzione - fondazione con qualifica Onlus - svolgimento dell'attività con modalità non commerciali - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento IMU n.35563 del 31.10.2022 relativo all'anno 2017 per immobili adibiti ad attività sociosanitarie/riabilitative. La ricorrente sosteneva l'esenzione IMU perché gli immobili ospitano attività svolte con "modalità non commerciali": strutture autorizzate e accreditate nel sistema sanitario regionale, contrattualizzate con ASL, tariffe regionali identiche a quelle degli enti pubblici, la maggior parte degli ospiti usufruisce gratuitamente (costi interamente a carico della Regione/ASL), e le eventuali compartecipazioni sono limitate e in parte coperte da contributi pubblici (FILSE). Il Comune contestava la sussistenza del requisito di non commercialità e applicava imposta, interessi e sanzioni.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso quanto all'individuazione della pretesa ma ha riconosciuto l'esenzione IMU per gli immobili contestati, ritenendo provato che la Fondazione svolge attività sociosanitarie accreditate e contrattualizzate nel Sistema sanitario regionale con modalità non commerciali, conformemente ai requisiti del DM 19/11/2012 n.200 e alla decisione della Commissione UE. Ha altresì censurato la motivazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e, in considerazione della specificità e controvertibilità della materia, ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
D.lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Prevede l'esenzione per immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie se svolte con modalità non commerciali; la norma è stata interpretata alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 91‑bis DL 1/2012.
Art. 91‑bis, comma 1, DL 24/01/2012 n.1 (conv. L.27/2012)
Ha modificato la disciplina dell'esenzione introducendo il requisito dello "svolgimento con modalità non commerciali" come condizione per l'esenzione IMU.
DL 10/10/2012 n.174, art. 9, commi 6 e 6‑ter
Conferisce rilevanza normativa alle disposizioni attuative e rinvia al DM attuativo (c.d. DM 200/2012) per i criteri di non commercialità.
D.M. 19/11/2012 n. 200
definisce la nozione di "modalità non commerciale" come "modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà"
Fissa requisiti generali e specifici (art.3 e art.4) per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali; in particolare l'art.4, co.2, lett.a) si applica alle attività assistenziali/ sanitarie (accreditamento, contrattualizzazione, integrazione complementare al servizio pubblico, gratuità salvo compartecipazioni previste dall'ordinamento).
DPCM 29/11/2001 (LEA)
Individua la ripartizione della spesa tra quota sanitaria e quota sociale e i livelli essenziali di assistenza; rilevante per valutare la gratuità/partecipazione degli utenti e la natura integrata del servizio.
D.lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 82, co. 6
Conferma l'applicabilità dell'esenzione IMU agli enti non commerciali del Terzo Settore in combinazione con la disciplina e le disposizioni attuative richiamate.
Decisione Commissione Europea 19/12/2012 (SA 20829)
La Commissione ha ritenuto compatibile con il diritto UE il DM 200/2012 e ha chiarito che enti non commerciali che fanno parte integrante del sistema sanitario nazionale e rispettano le condizioni previste non svolgono attività economica ai sensi del diritto UE; finanziamento pubblico e integrazione nel sistema pubblico sono elementi significativi per escludere carattere economico.
Giurisprudenza citata (es. Cass. n.12652/2017; Cass. n.6711/2015; Cass. n.10286/2019)
Orientamenti di legittimità richiamati: indicano i criteri per valutare la non commercialità (esclusione degli elementi tipici dell'economia di mercato; finalità solidaristiche) e ribadiscono l'onere probatorio a carico del contribuente di dimostrare in concreto la non commercialità; le pronunce sono però interpretate in rapporto alla nuova disciplina IMU e al DM 200/2012.
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista dall'art.7, lett. i) è applicabile quando l'attività svolta nell'immobile risulti, nel concreto, esercitata con "modalità non commerciali" secondo i requisiti del DM 200/2012 (accreditamento, contrattualizzazione, integrazione nel SSN, gratuità salvo compartecipazioni previste dall'ordinamento).
- L'appartenenza formale a una ONLUS e la finalità statutaria non sono da sole decisive: è necessario dimostrare il concreto svolgimento dell'attività senza caratteristiche tipiche del mercato (offerta in concorrenza, logica di profitto).
- L'accreditamento e la contrattualizzazione con il servizio sanitario regionale, l'applicazione di tariffe regionali identiche a quelle degli enti pubblici e il finanziamento prevalente pubblico (prestazioni erogate gratuitamente per la maggior parte degli utenti o con compartecipazioni regolamentate e limitate) sono fattori fortemente indicativi della non commercialità.
- Il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione; se impugnato, il Comune dovrà fornire elementi concreti che dimostrino il carattere economico/di mercato dell'attività (es. vendita sul mercato libero, gare/appalti, condizioni concorrenziali effettive).
- La semplice percezione di corrispettivi finalizzati alla copertura dei costi o la perdita gestionale non escludono automaticamente la non commercialità; viceversa, utili reinvestiti in attività istituzionali non cancellano la natura commerciale se l'attività è esercitata in forma imprenditoriale.
- Le pertinenze funzionalmente collegate a strutture esenti seguono lo stesso regime; pertanto immobili accessori all'attività esente possono essere considerati esenti.
- Le sanzioni per infedele dichiarazione richiedono adeguata motivazione: se l'accertamento è viziato o la contestazione riguarda temi già dichiarati/giustificati, la sanzione può essere annullata; in casi di particolare controvertibilità il giudice può compensare le spese.
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