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Sentenza

Sentenza del 06/07/2023 n. 230 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Cartella di pagamento - Concordato preventivo - Omologazione - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la cartella di pagamento n. xxxxx per € 10.289.224,32 notificata il 25.11.2021. L'atto era relativo a pretese IVA e sanzioni per gli anni 2016 e 2018 emerse da controlli automatizzati ex art. 54-bis DPR 633/1972. L'Agenzia sosteneva che l'emissione della cartella è legittima e costituisce atto preparatorio necessario per preservare i termini decadenziali (art. 25 DPR 602/1973) e per la tutela del credito in caso di insuccesso della procedura di concordato; inoltre rilevava che l'art. 168 l.f. vieta solo azioni esecutive e non l'emissione della cartella. La contribuente invece lamentava che, essendo le somme oggetto di transazione fiscale prevista nell'ambito del concordato preventivo omologato (art. 182-ter l.f.), l'Ufficio non aveva titolo a notificare cartella, poiché i debiti anteriori alla domanda di concordato devono essere soddisfatti secondo le modalità e i tempi del concordato, e l'emissione della cartella comporterebbe rischio di duplicazione di pagamento e violazione della par condicio creditorum.

La decisione

La Commissione Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto applicabile il principio espresso da Cass. n. 16755/2020: la transazione fiscale ex art. 182-ter l.f., perfezionata nell'ambito del concordato omologato, esclude che l'Amministrazione possa emettere una cartella esattoriale volta a recuperare le somme oggetto di transazione fintanto che il contribuente adempie alle scadenze concordate. La procedura di riscossione tramite cartella potrà essere attivata solo dopo l'eventuale caducazione/risoluzione/annullamento dell'accordo, nei termini decadenziali previsti (art. 25 DPR 602/1973). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 182-ter legge fallimentare

    La transazione fiscale raggiunta nell'ambito del concordato vincola le parti e, se eseguita dal contribuente secondo quanto pattuito, esclude la possibilità per l'Amministrazione di emettere cartelle esattoriali per le somme oggetto della transazione.

  • art. 168 legge fallimentare

    Proibisce azioni esecutive individuali durante la procedura concorsuale; la Corte ha richiamato la distinzione tra divieto di esecuzione e atti cautelativi/preparatori, ma ha ritenuto prevalente l'effetto della transazione fiscale nel vietare l'emissione della cartella esattoriale sulle somme transatte.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina i termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella; le modifiche introdotte dal d.lgs. 159/2015 hanno ampliato i termini per consentire all'agente della riscossione di insinuare i crediti in caso di risoluzione del concordato, ma non autorizzano l'uso della cartella sulle somme transatte fintanto che la transazione è rispettata.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Prevede controlli automatici per l'IVA; nella fattispecie le contestazioni originano da tali controlli, ma anche se le somme non erano ancora formalmente accertate la transazione le comprendeva e ne impediva l'esecutività tramite cartella.

  • d.lgs. n. 159/2015

    La novella ha integrato l'art. 25 DPR 602/1973 prevedendo specifiche tutele e termini per i crediti inclusi in piani di ristrutturazione/concordato; la Corte ha osservato che tali modifiche confermano la tutela degli interessi erariali ma non giustificano la notifica di cartelle mentre la transazione è adempiuta.

  • Cassazione civ. sez. unite n. 16755/2020

    Principale precedente richiamato: afferma che la transazione fiscale ex art. 182-ter, eseguita, impedisce all'Amministrazione di emettere cartelle per le somme oggetto di transazione fino a eventuale inadempimento e risoluzione dell'accordo.

  • art. 182-bis legge fallimentare

    Riferimento normativo al piano di ristrutturazione/definizione dei debiti; utile per comprendere l'ambito di applicazione della transazione nell'ambito del concordato.

  • art. 19, comma 2, lett. a, d.lgs. 13.4.1999, n. 112

    art. 19, c.2, lett. a, d.lgs. 112/1999

    Richiamato dall'Agenzia come norma organizzativa che giustifica l'iscrizione a ruolo in tempi tali da consentire l'intervento dell'agente della riscossione; la Corte non ha ritenuto che ciò prevalga sull'effetto della transazione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23.7.2018

    Circolare n.16/E 23.7.2018

    Richiamata per l'ipotesi di reviviscenza della pretesa fiscale in caso di risoluzione dell'accordo: la circolare conferma che in caso di inadempimento si riattiva la pretesa originaria.

Massime di principio

  • Se, nell'ambito di un concordato preventivo omologato, è stata conclusa e omologata una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter l.f., l'Amministrazione non può emettere cartelle esattoriali per le somme oggetto della transazione fintanto che il contribuente adempie ai pagamenti concordati.
  • L'art. 168 l.f. vieta azioni esecutive individuali durante la procedura concorsuale, ma l'effetto della transazione fiscale è più esteso: impedisce l'esecutività della cartella sulle somme transatte fino a eventuale inadempimento e risoluzione dell'accordo.
  • L'emissione di una cartella mentre il concordato è in essere può avere funzione preparatoria, ma non produce efficacia esecutiva sulle somme transatte se il piano è rispettato; la riscossione potrà essere riattivata solo dopo la caducazione/risoluzione dell'accordo nei termini previsti (anche ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973).
  • Va distinta la fattispecie in cui la cartella riguarda pretese già formalmente accertate e diventate definitive (caso diverso) dalla fattispecie in cui la cartella trae origine da controlli/irregolarità non ancora formalizzate: la transazione può riguardare anche le pretese non ancora formalizzate e comunque impedire la loro esecutività durante il concordato.
  • Per il contribuente: verificare sempre se il credito è stato ricompreso nella transazione del concordato, documentare l'adempimento delle scadenze concordate e, in caso di cartella, proporre impugnazione richiamando la transazione omologata. Per l'Amministrazione: prima di procedere alla notifica della cartella verificare lo status del concordato e della transazione per evitare atti illegittimi e rischi di annullamento.

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