Sentenza n. 136/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Reggio Calabria (Prot. -OMISSIS-) dell'8.6.2021, comunicato in pari data a mezzo pec, sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 30.6.2020 per la regolarizzazione di un permesso di Passo carrabile all'accesso al fabbricato di sua proprietà posto sulla via -OMISSIS- di questa Città e, all'occorrenza, del “Parere” reso dal Comando Polizia Municipale -Servizio viabilità (Prot. -OMISSIS-); 2) Per l'accertamento del diritto della ricorrente in relazione a quanto richiesto con la medesima istanza; 3) nonché, ove occorra, di ogni altro atto preordinato, presupposto e consequenziale, ancorché sconosciuto, o comunque connesso con quelli impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale della regolarizzazione o autorizzazione di un passo carrabile posto a 5,60 metri da un'intersezione stradale, adottato previo parere negativo della Polizia municipale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. 241/1990, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, lo sviamento e la violazione dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le proprie osservazioni. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità, violazione del contraddittorio e lesione dell'affidamento. La ricorrente ha sostenuto che i locali destinati a garage e l'accesso carrabile fossero preesistenti all'entrata in vigore della disciplina del Codice della strada, richiamando un parere della Commissione edilizia del 1925, la preesistenza del fabbricato e il marciapiede ribassato. Ha quindi invocato la deroga prevista dalla deliberazione comunale n. 27/2019, che consentirebbe, per determinate situazioni preesistenti, una distanza di 5 metri dalle intersezioni anziché 12 metri. Il Comune ha chiesto il rigetto, contestando la ricostruzione della ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il diniego risultava congruamente motivato, anche per relationem, mediante il richiamo al parere negativo del Comando di Polizia municipale, che aveva indicato la destinazione catastale non coerente con quella richiesta, il contrasto con la distanza minima di 12 metri dall'intersezione, l'inapplicabilità della deroga comunale e l'assenza di elementi documentali sufficienti. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. 241/1990, trattandosi di attività sostanzialmente vincolata: ove i presupposti ostativi siano sussistenti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Quanto all'art. 10-bis, il giudice ha precisato che l'obbligo di esame puntuale delle controdeduzioni assume rilievo quando residui un margine concreto di apprezzamento amministrativo; nel caso esaminato, le prescrizioni applicabili erano sostanzialmente automatiche. Il secondo motivo è stato respinto perché il passo carrabile si trovava a 5,60 metri dall'intersezione, in violazione della distanza minima di 12 metri prevista dall'art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. 495/1992. La prescrizione è stata qualificata come precetto imperativo posto a tutela della sicurezza della circolazione, non come espressione di mera discrezionalità tecnica. La ricorrente non ha assolto l'onere probatorio relativo alla preesistenza di un titolo amministrativo autorizzatorio anteriore al 1993: la domanda era denominata "Apertura nuovo passo carrabile" e la stessa interessata aveva dichiarato di non avere reperito la documentazione autorizzativa. La preesistenza del fabbricato, la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile e il marciapiede ribassato non dimostrano né la preesistenza del passo carrabile come rapporto pubblicistico con l'ente proprietario della strada, né la destinazione del locale a garage. Il marciapiede ribassato è stato considerato un mero indizio di uso di fatto, potenzialmente riferibile anche a un magazzino o a operazioni di carico e scarico, e non equivalente a un'autorizzazione amministrativa. In assenza della prova certa di un titolo pregresso, l'istanza doveva rispettare rigidamente la distanza di 12 metri; la violazione è stata ritenuta sostanziale e insanabile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
La disciplina della partecipazione procedimentale è stata esaminata in relazione alle controdeduzioni della ricorrente; il giudice ha ritenuto che, in presenza di attività vincolata, l'esito non sarebbe comunque potuto cambiare.
L'obbligo di considerare il preavviso di rigetto e le osservazioni del privato rileva in modo pieno quando residui un margine concreto di apprezzamento; non conduce all'annullamento di un atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
il provvedimento non può essere annullato qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Il giudice ha applicato la regola dei vizi formali non invalidanti al diniego relativo a un'attività sostanzialmente vincolata, ritenendo decisiva la violazione oggettiva della distanza minima.
art. 46, comma 2, lett. a), d.P.R. 495/1992
il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e deve garantire una visibilità pari allo spazio di frenata correlato alla velocità massima consentita
La distanza minima di 12 metri dall'intersezione costituisce un precetto imperativo a tutela della sicurezza della circolazione; la sua violazione impedisce il rilascio o la regolarizzazione del passo carrabile, salvo prova dei presupposti di una specifica deroga.
Il passo carrabile è stato qualificato non come mera apertura fisica nel muro, ma come rapporto di natura pubblicistica con l'ente proprietario della strada; pertanto, l'esistenza dell'apertura o l'uso di fatto non provano l'esistenza del titolo autorizzatorio.
Grava sulla parte che invoca la preesistenza del passo carrabile l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, incluso il titolo amministrativo anteriore richiesto per beneficiare della deroga.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
deliberazione comunale n. 27 del 12 luglio 2019
La deroga alla distanza ordinaria non è stata applicata perché non è stata provata la legittima destinazione pregressa del locale a garage né l'esistenza di un titolo amministrativo anteriore alla disciplina del Codice della strada.
Massime di principio
- La distanza minima prevista dall'art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. 495/1992 per i passi carrabili costituisce un precetto imperativo posto a tutela della sicurezza della circolazione; la sua violazione impedisce il rilascio o la regolarizzazione del titolo quando non ricorrano provati presupposti derogatori.
- La preesistenza materiale di un fabbricato, di un'apertura nel muro o di un marciapiede ribassato non dimostra, di per sé, la preesistenza di un passo carrabile autorizzato, che presuppone un rapporto pubblicistico con l'ente proprietario della strada.
- La regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile e l'eventuale uso di fatto del locale come garage non implicano automaticamente la legittimità dell'occupazione del suolo pubblico o dell'accesso veicolare alla strada e non consentono, senza ulteriore prova, di applicare una deroga alle distanze stradali.
- Chi invoca una deroga fondata sulla preesistenza del passo carrabile deve provare l'esistenza di uno specifico titolo amministrativo pregresso; in mancanza, la domanda successiva è soggetta alla disciplina ordinaria vigente al momento della richiesta.
- Quando l'Amministrazione applica prescrizioni legislative e regolamentari vincolanti e risulta palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, l'eventuale violazione degli obblighi partecipativi non comporta l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere resa per relationem mediante il richiamo a un parere istruttorio, purché tale parere esponga in modo chiaro e comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego.
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