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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19323/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato per un immobile sito a Napoli, con richiesta di pagamento dei canoni scaduti. Il conduttore si oppose e, nel giudizio di merito, propose anche domanda riconvenzionale di nullità di alcune clausole contrattuali (in particolare quelle relative alla determinazione crescente del canone e agli interessi), chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite. Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, lo condannò al pagamento dei canoni dovuti e rigettò la riconvenzionale; la Corte d'appello rigettò l'appello, rilevando anche l'inammissibilità per difetto di specificità. In cassazione il conduttore dedusse tre motivi: con i primi due, violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 79 e 32 l. n. 392/1978 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la clausola di aumento progressivo del canone fosse nulla perché non ancorata a elementi obiettivamente valutabili e finalizzata a eludere i limiti legali sugli aggiornamenti, e che l'onere di dimostrare la validità del contratto gravasse sul locatore; con il terzo motivo denunciò omesso esame di un fatto decisivo, affermando la nullità/vessatorietà delle clausole 14 e 15 per mancata specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c. e la nullità della clausola sugli interessi per asserita usurarietà. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché la decisione impugnata era conforme alla consolidata giurisprudenza sulla legittimità del 'canone a scaletta', salvo il caso di surrettizia neutralizzazione della svalutazione monetaria, e perché la censura era formulata in modo irrituale e non specifico; il terzo perché introduceva questioni non ritualmente devolute in appello e comunque non localizzate specificamente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c., al pagamento dell'ulteriore contributo unificato e alla somma alla cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del conduttore. Ha confermato la linea della Corte d'appello: la clausola di determinazione crescente del canone in una locazione ad uso diverso può essere valida e non è di per sé nulla, salvo che sia provato che serva surrettiziamente a neutralizzare la svalutazione monetaria eludendo l'art. 32 l. n. 392/1978. Ha inoltre ritenuto che le censure sul carattere vessatorio delle clausole e sulla pretesa usurarietà degli interessi fossero inammissibili perché nuove/non specificamente localizzate nell'atto di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di Euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., di Euro 500 alla cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati come criteri ermeneutici della clausola contrattuale; la censura è stata ritenuta generica perché non spiegava specificamente in che modo tali criteri sarebbero stati violati nel percorso argomentativo della sentenza impugnata.

  • art. 79 l. n. 392/1978

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità delle clausole del canone; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva, ritenendo legittima la predeterminazione differenziata e crescente del canone salvo elusione dei limiti di legge.

  • art. 32 l. n. 392/1978

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il canone a scaletta è legittimo, purché non sia utilizzato surrettiziamente per neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria eludendo i limiti quantitativi di aggiornamento.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che l'onere di provare la validità del contratto gravasse sul locatore; il motivo è stato dichiarato inammissibile e non è stata accolta una diversa ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    Richiamato per dedurre la nullità/vessatorietà delle clausole non specificamente approvate; la questione è stata ritenuta inammissibile perché non ritualmente devoluta e non specificamente localizzata in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha tuttavia ritenuto i motivi inammissibili per conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata e per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non devolute e non specificamente localizzate.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha condiviso la proposta di inammissibilità: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorrente aveva l'onere di indicare specificamente dove le questioni erano state dedotte in appello; tale onere non è stato assolto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso e per la proposta di inammissibilità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato in conseguenza della definizione conforme alla proposta, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei contratti di locazione ad uso diverso è legittima la predeterminazione differenziata e progressiva del canone, purché non risulti che la clausola sia stata ideata per aggirare il divieto di aggiornamenti eccedenti i limiti legali o per neutralizzare surrettiziamente la svalutazione monetaria.
  • Chi censura in cassazione la violazione dei criteri ermeneutici deve indicare in modo specifico quale canone interpretativo sia stato violato e in quale passaggio della motivazione della sentenza impugnata; non basta contrapporre un diverso risultato interpretativo.
  • Le questioni nuove o non ritualmente devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; inoltre, l'onere di autosufficienza impone di indicare specificamente la loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio.
  • La deduzione di nullità o vessatorietà di clausole contrattuali richiede una corretta allegazione e localizzazione processuale delle questioni, non potendosi supplire con affermazioni generiche contenute nel ricorso o nella memoria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a superare tale diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeCanoneImpugnazioni
RamiContrattiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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