Cassazione Civile, Ordinanza n. 34371/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a un imprenditore individuale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, rettificando i ricavi d'impresa sulla base di un processo verbale di constatazione e di un ragionamento presuntivo fondato sui quantitativi di materie prime acquistate, sul numero medio di pizze ricavabili da ciascun panetto, sugli sfridi, sull'autoconsumo e sui prezzi di listino dichiarati dal contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio con una motivazione sostanzialmente adesiva alla sentenza di primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, perché priva dell'esposizione dell'oggetto del giudizio, dei termini della controversia e delle censure dell'appellante, e perché si limitava a riprodurre la decisione di primo grado senza spiegare le ragioni dell'adesione; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che il ragionamento dell'Ufficio si basava su fatti noti e su dichiarazioni del contribuente, sicché non era arbitrario né fondato su presunzioni di secondo grado; 3) violazione dei limiti del petitum, per avere la CTR annullato integralmente l'avviso invece di rideterminare eventualmente la pretesa tributaria nei limiti della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la sentenza della CTR come affetta da motivazione apparente, perché priva della necessaria illustrazione delle censure d'appello e del percorso argomentativo seguito per disattenderle; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata veicolata come nullità della sentenza per motivazione apparente, cioè come error in procedendo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
secondo comma, n. 3) e n. 4)
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o mera riproduzione adesiva della decisione di primo grado, senza esame delle censure di appello, integra nullità.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 36 per ribadire l'obbligo di motivazione nelle sentenze tributarie di appello.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione, non potendo essere meramente apparente o per relationem priva di autonoma verifica critica.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento induttivo dell'Ufficio e all'utilizzabilità di presunzioni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice deve valutare la tenuta logica degli elementi indiziari posti a base dell'accertamento.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti e fondarsi su fatti noti.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo per sostenere che il giudice tributario avrebbe dovuto eventualmente rideterminare la pretesa entro i limiti del petitum, non annullarla integralmente.
Massime di principio
- È nulla la sentenza di appello che, specie nel processo tributario, si limiti ad aderire alla decisione di primo grado senza esporre le censure dell'appellante e senza indicare il percorso logico-giuridico che conduce al rigetto dei motivi di gravame.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi e non permette di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione senza ricorrere a congetture.
- Nel processo tributario, la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è valida solo se il giudice di appello mostri di avere esaminato le doglianze specifiche dell'impugnazione e di averne confutato l'infondatezza.
- L'accertamento induttivo fondato su presunzioni è censurabile solo se il ragionamento inferenziale non si basi su fatti noti o sia logicamente arbitrario; la mera contestazione del risultato non basta a escluderne in astratto l'ammissibilità.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, l'esame delle ulteriori censure resta assorbito.
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