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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35644/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La lite trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a crediti iscritti a ruolo e riferiti a tre cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo nulla la notifica delle cartelle e dell'atto consequenziale per violazione dell'art. 140 c.p.c., sul presupposto che l'agente della riscossione avesse utilizzato un procedimento notificatorio non corretto: secondo il giudice di merito, la notifica era stata eseguita come se si trattasse di irreperibilità assoluta senza adeguata attestazione, e l'avviso di deposito era stato affisso presso la casa comunale invece che alla porta dell'abitazione. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica era stata effettuata per irreperibilità relativa con deposito in casa comunale e raccomandata informativa; 2) omesso esame di fatto decisivo, perché gli atti di notifica dimostravano una temporanea assenza della destinataria e non un'irreperibilità assoluta; 3) violazione dell'art. 11 preleggi e dell'art. 136 Cost., assumendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973 non potesse incidere su rapporti esauriti per mancata impugnazione delle cartelle; 4) violazione delle norme sulla notifica, sostenendo che, ratione temporis, fosse sufficiente l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune e che, comunque, la raccomandata informativa fosse stata inviata e ricevuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il terzo motivo, affermando che la declaratoria di illegittimità costituzionale opera retroattivamente e non incontra il limite del rapporto esaurito quando il vizio di notifica di un atto presupposto può essere fatto valere impugnando l'atto consequenziale ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992. Ha invece accolto il primo, il secondo e il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione: ha chiarito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, la notifica della cartella in caso di irreperibilità relativa va eseguita secondo l'art. 140 c.p.c.; tuttavia, l'omissione di uno degli adempimenti richiesti da tale norma determina nullità e non inesistenza della notifica, e la nullità è sanata se la raccomandata informativa è stata regolarmente ricevuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del procedimento notificatorio concreto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione, nei casi di irreperibilità relativa, richiede il rispetto dei relativi adempimenti; la loro omissione comporta nullità e non inesistenza, con possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo se la raccomandata informativa è ricevuta.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte, la cartella nei casi di irreperibilità relativa va notificata con le modalità dell'art. 140 c.p.c., non con il previgente meccanismo speciale incompatibile con tale disciplina.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale norma che, per gli avvisi di accertamento e per la notifica della cartella nei casi di irreperibilità relativa, conduce all'applicazione dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 11 preleggi

    Invocato per sostenere il limite temporale alla retroattività della declaratoria di incostituzionalità, ma la Corte esclude che consenta di sottrarre il caso alla regola della retroattività nei limiti affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 136 Cost.

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale; la decisione ha efficacia retroattiva salvo diversa indicazione della Corte.

  • art. 137 Cost.

    Le decisioni della Corte costituzionale sono inimpugnabili e non possono essere reinterpretate per modificarne gli effetti temporali.

  • L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3

    Conferma la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."

    La mancata notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che può essere dedotto impugnando l'atto consequenziale, anche se l'atto presupposto non è stato autonomamente notificato.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione si considera sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come nel caso di regolare ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973

    È la disposizione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte, con effetti retroattivi nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale o sostanziale opera in via retroattiva, salvo che la stessa Corte costituzionale limiti espressamente gli effetti della decisione; l'interprete non può autonomamente restringerne la portata temporale invocando il mero decorso del termine di impugnazione.
  • Nel procedimento di riscossione, il vizio di notifica dell'atto presupposto può essere fatto valere impugnando l'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, e ciò impedisce di qualificare come definitivamente consolidato il rapporto solo per mancata impugnazione dell'atto originario.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, la notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa va effettuata secondo le modalità dell'art. 140 c.p.c.; tuttavia, la mancata osservanza di uno degli adempimenti richiesti integra nullità e non inesistenza della notificazione.
  • La nullità della notificazione è sanata se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata informativa e l'atto ha raggiunto il suo scopo conoscitivo.
  • In sede di legittimità, il giudice deve verificare in concreto quale procedimento notificatorio sia stato effettivamente seguito; non sono decisive formule generiche o riferimenti tra loro incompatibili se dagli atti emerge la ricezione della comunicazione informativa da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

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