Sentenza n. 11891/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata in data 2 marzo 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 891/92, datato 10 marzo 2022 e notificato in data 21 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato sulla base di precedenti condanne penali e della ritenuta mancata integrazione nella comunità nazionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto fosse stato inserito soltanto nella piattaforma telematica CIVES e non fosse stato portato effettivamente a sua conoscenza. Con il secondo motivo ha dedotto carenza di motivazione ed eccesso di potere, assumendo che il Ministero si fosse limitato a richiamare le informazioni della Prefettura e della Questura e i precedenti penali, senza valutare adeguatamente la gravità concreta dei fatti, la condotta successiva consistente nell'abbandono dell'immobile occupato abusivamente e l'avvio dell'iter per ottenere la riabilitazione. La ricorrente risultava condannata in via irrevocabile per occupazione abusiva e danneggiamento, ai sensi degli artt. 633 e 635, comma 1, c.p., alla pena di sei mesi di reclusione con sospensione condizionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la comunicazione telematica tramite il sistema CIVES, analogamente al precedente sistema SICITT, costituisce modalità legittima di comunicazione del preavviso di rigetto quando il procedimento è stato avviato e gestito online e il richiedente è stato informato delle modalità operative della piattaforma. Tale modalità non compromette le garanzie partecipative e comporta per il richiedente un onere di collaborazione. Ha respinto anche il secondo motivo. La concessione della cittadinanza per residenza è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, non un diritto alla concessione. Il Ministero può valutare complessivamente l'integrazione sociale, economica, familiare e l'irreprensibilità della condotta, anche in chiave prognostica. Nel caso concreto, le condanne penali irrevocabili, relative a fatti commessi nel periodo 2017-2018 e ricadenti nel decennio di osservazione, sono state ritenute dal Ministero indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. La motivazione, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente, logica e coerente, senza che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Il TAR ha inoltre posto le spese di lite a carico della ricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione.
Il preavviso di rigetto può essere comunicato tramite la piattaforma telematica utilizzata per la gestione online della domanda, se tale modalità è prevista e conosciuta dal richiedente e non compromette la partecipazione procedimentale.
art. 3 d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Costituisce base normativa per modalità semplificate e digitali di comunicazione nell'ambito di procedimenti amministrativi interamente telematici.
art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013, convertito in l. 98/2013
È richiamato quale fondamento normativo della procedura digitale utilizzata per la trattazione delle domande di cittadinanza.
La condanna per occupazione abusiva è stata considerata elemento rilevante nella valutazione ministeriale dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
La condanna per danneggiamento è stata valutata, insieme agli altri elementi, quale indice di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa: il decorso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza per residenza, l'amministrazione può considerare, in termini complessivi e anche prognostici, l'integrazione sociale, economica e familiare del richiedente, l'irreprensibilità della condotta e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
- Condanne penali irrevocabili relative a fatti commessi nel decennio rilevante possono costituire, in ragione della loro natura e gravità, indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, idonei a sostenere il diniego della cittadinanza anche senza una motivazione analitica su ogni profilo della vicenda personale.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, resta estrinseco e formale: il giudice verifica l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale.
- In un procedimento di cittadinanza gestito integralmente online, la comunicazione del preavviso di rigetto tramite la piattaforma informatica indicata dall'amministrazione è legittima quando il richiedente conosce sin dall'inizio le modalità operative della procedura e tale comunicazione consente l'esercizio delle garanzie partecipative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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