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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07343/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un processo verbale di constatazione notificato dalla Guardia di Finanza, rispetto al quale la società aveva chiesto di aderire alle violazioni contestate ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 218/1997. L’Ufficio aveva risposto che non poteva dare corso all’istanza in assenza di documentazione sui costi inerenti i ricavi ricostruiti, invitando la società a produrla; la documentazione fu poi depositata dalla società. Nel frattempo la contribuente impugnava quella comunicazione qualificandola come diniego dell’istanza di adesione, ottenendone l’accoglimento in primo grado e poi in appello. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR considerato impugnabile un atto che sarebbe stato solo interlocutorio e non un diniego; 2) nullità per motivazione apparente/omessa ex art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe affermato la fondatezza del ricorso senza spiegare perché, limitandosi a dire che l’atto aveva natura sostanziale di diniego; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’appello relativo al fatto che, nelle more, era stato emesso avviso di accertamento, con conseguente inattualità della condanna all’emissione dell’atto di definizione; 4) violazione dell’art. 5-bis d.lgs. 218/1997 e delle norme sull’accertamento parziale, sostenendo che l’istituto non si applicasse nel caso concreto, essendo la verifica priva di completa formalizzazione dei costi e sussistendo ulteriori operazioni non considerate. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando: a) l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per motivi nuovi; b) l’illegittima compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo sussistente un vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR: l’affermazione secondo cui l’atto dell’Ufficio era sostanzialmente un diniego poteva semmai sorreggere la sola ammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546/1992, ma non spiegava perché il ricorso dovesse considerarsi anche fondato. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, rilevando che le censure incidentali si riferivano a questioni assorbite o comunque travolte dalla cassazione della sentenza e che il ricorso incidentale, anche se condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame del merito e per le spese, oltre all’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della società incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.lgs. 218/1997

    L’atto di adesione era il contesto normativo della lite; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché accoglie il ricorso per vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    La Corte precisa che l’argomentazione della CTR sulla natura sostanziale di diniego dell’atto poteva al più fondare l’ammissibilità dell’impugnazione, non anche la fondatezza della domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    È violato quando la sentenza presenti motivazione apparente o comunque non consenta di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro dell’omessa pronuncia, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale utilizzato per denunciare nullità della sentenza, motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 31 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo sulla disciplina dell’accertamento e dell’accertamento parziale.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato per sostenere la non riconducibilità della fattispecie all’accertamento parziale.

  • art. 54, quarto comma, d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla disciplina dell’accertamento parziale in materia IVA.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla Corte per il requisito del minimo costituzionale della motivazione nel processo tributario.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve essere garantita al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando si risolva in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, tale da rendere impossibile ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; non basta la mera insufficienza argomentativa.
  • L’affermazione che un atto amministrativo o tributario abbia natura sostanziale di diniego può giustificare l’ammissibilità dell’impugnazione, ma non basta, da sola, a sorreggere il decisum sulla fondatezza del ricorso se manca la spiegazione delle ragioni di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di questioni nuove resta assorbita se il capo della decisione investito dal ricorso principale viene cassato e le questioni potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
  • Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve trovare giustificazione nella soccombenza effettiva; non può essere utilizzato per sollevare questioni che sono già rimaste assorbite o che devono essere devolute al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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