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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21197/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La cessionaria di crediti derivanti da rapporti bancari ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di due importi collegati a contratti derivati IRS stipulati con la banca originaria, sostenendo che il giudice delegato avesse erroneamente negato l'ammissione. In opposizione ex art. 98 l.fall. la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme sulla validità del contratto e sulla disciplina degli strumenti finanziari, affermando che l'eventuale mancato raggiungimento dello scopo di copertura avrebbe potuto al più integrare un inadempimento, non una nullità. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione rilevando che non era possibile accertare, per difetto di documentazione, se l'alea dei derivati fosse adeguatamente ripartita o unilaterale e se i contratti avessero effettiva funzione di copertura, anche per la mancata corrispondenza tra nozionale dei derivati e finanziamenti e per il disallineamento temporale tra derivati e erogazioni. Con il ricorso per cassazione è stata censurata la decisione per violazione degli artt. 1418 e 1322 c.c., dell'art. 23, comma 5, TUF e dell'art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente negato la sussistenza della causa in concreto e che non vi fosse prova della collegabilità dei derivati ai finanziamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in termini generali e astratti, senza misurarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato, che non aveva escluso in via teorica la validità del contratto per difetto di causa, ma aveva accertato l'impossibilità di verificare in concreto, per mancanza di documentazione, la corretta ripartizione dell'alea e la funzione di copertura dei derivati, in presenza di un collegamento con i finanziamenti. La ricorrente, per rendere ammissibile la doglianza, avrebbe dovuto confrontarsi con tale accertamento e indicare specificamente di aver contestato nei gradi di merito il collegamento e la funzione di copertura; invece, la censura è stata giudicata generica e carente di autosufficienza, anche perché emergeva che nei giudizi di merito la stessa parte aveva ammesso la natura di derivati negoziati a copertura dei finanziamenti. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità, ma la censura è stata ritenuta generica e non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per la dedotta causa in concreto e autonomia contrattuale; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 23, comma 5, TUF

    richiamato dalla ricorrente quale base della validità dei contratti derivati; la Corte non ne applica una regola di merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulla contabilizzazione/validità dei derivati; nessuna applicazione di merito per inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di legittimità invocata a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 26725/2007, Cass. S.U.

    Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725

    richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'eventuale mancato scopo di copertura integra inadempimento e non nullità; il richiamo resta senza rilievo decisivo per l'esito.

  • Cass. Sez. Un. 23535 del 2019

    richiamata per il principio sul contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza esposta in termini generali e astratti è inammissibile se non si misura con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • La parte ricorrente ha l'onere di dimostrare, in modo autosufficiente, di aver dedotto nei gradi di merito le circostanze decisive poste a fondamento della censura; in mancanza, la doglianza è generica e non scrutinabile.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di documentazione idonea a verificare la funzione economica del contratto e la ripartizione dell'alea, la contestazione in cassazione deve investire tale specifico accertamento e non limitarsi a invocare astrattamente la validità del contratto.
  • La deduzione secondo cui il mancato raggiungimento dello scopo di copertura integrerebbe solo inadempimento e non nullità non è sufficiente, da sola, a superare una decisione che si fondi sulla mancata prova del collegamento funzionale e della struttura concreta dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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