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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18225/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale automatizzato, con recupero di un credito IVA indicato nella dichiarazione del 2008 ma riferito all’anno precedente, per il quale non risultava presentata la dichiarazione annuale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo il recupero sul presupposto che l’ufficio avesse svolto solo contestazioni generiche e avesse comunque potuto verificare l’effettiva esistenza del credito dalle risultanze informatiche. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che, in mancanza della dichiarazione relativa al periodo di maturazione del credito e di dati idonei ai riscontri, il contribuente non aveva assolto all’onere di provare i presupposti sostanziali della detrazione IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di IVA, la neutralità del tributo consente di riconoscere l’eccedenza anche in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione solo se il contribuente dimostri di avere rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione e se la deduzione avvenga entro i termini previsti. Nel caso concreto, ha rilevato che l’Amministrazione aveva sin dal primo grado contestato l’assenza della dichiarazione del 2007 e la mancanza di dati per i riscontri, sicché il credito non poteva ritenersi incontestato. Ha quindi affermato che l’onere della prova dei presupposti costitutivi del credito grava sul contribuente e non sull’Ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Norma invocata per il controllo formale automatizzato, nel cui ambito si colloca il recupero del credito contestato.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Norma invocata per il controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dei fatti costitutivi del credito grava sul contribuente che lo fa valere.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso per censurare la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.

  • Cass. Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016

    Il diritto alla detrazione IVA può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, ma solo se risultino dimostrati in concreto i requisiti sostanziali della detrazione e il rispetto dei termini di esercizio del diritto.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione non esclude automaticamente il diritto alla detrazione o al riporto dell’eccedenza, purché il contribuente provi il possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti dall’ordinamento.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, il credito IVA non può ritenersi spettante in base a mere affermazioni o a contestazioni dell’Ufficio reputate generiche se in realtà l’Amministrazione ha contestato specificamente l’assenza dei presupposti documentali e dichiarativi.
  • L’onere di provare i fatti costitutivi del credito fiscale fatto valere in giudizio grava sul contribuente, che deve produrre la documentazione idonea a dimostrarne l’esistenza e la spettanza.
  • Il giudice tributario non può spostare sull’Amministrazione finanziaria l’onere di ricercare e verificare il credito quando il contribuente non abbia fornito gli elementi necessari per comprovarlo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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