Cassazione Civile, Ordinanza n. 19351/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da alcuni proprietari di terreni contro la società cooperativa che aveva occupato le aree per la realizzazione di un fabbricato sociale, con chiamata in causa del Comune quale ente espropriante. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva confermato la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, già liquidata dal Tribunale, ritenendo che non fosse stata già corrisposta con il versamento di lire 7 milioni documentato da scrittura privata e che la relativa obbligazione gravasse sulla sola cooperativa, quale soggetto beneficiario e delegato dal Comune. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. su un punto decisivo: la debenza della rivalutazione monetaria o del maggior danno sulla somma liquidata a titolo di indennità di occupazione legittima. Sosteneva che tale accessorio non fosse dovuto perché non domandato e perché la somma avrebbe natura di debito di valuta; lamentava inoltre incertezza della statuizione impugnata, con possibili ricadute nella fase esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma mirasse in sostanza a contestare l'insufficienza motivazionale, profilo ormai non più deducibile. Ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva chiarito se, nell'appello avverso la decisione di primo grado, avesse effettivamente censurato la condanna accessoria relativa a rivalutazione e/o maggior danno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l'impugnazione investe solo il capo principale del credito pecuniario e non anche interessi e rivalutazione, sulle statuizioni accessorie si forma acquiescenza e il giudice d'appello non può riesaminarle. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente in cassazione solo la denuncia di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più censurabile il vizio di insufficienza motivazionale.
richiamato dalla ricorrente come parametro per sostenere la necessità di prova del maggior danno su un debito pecuniario; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a rilevare il difetto di autosufficienza del motivo.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti; la Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre un'insufficiente o contraddittoria motivazione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente il fatto omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- Quando una sentenza di condanna a un debito pecuniario viene impugnata solo sul capo principale e non anche sulle statuizioni accessorie di interessi o rivalutazione, su queste ultime si forma acquiescenza e il giudice di appello non può riesaminarle.
- In cassazione il motivo deve essere autosufficiente: se si invoca l'erroneità di una statuizione accessoria, occorre chiarire se e come la questione sia stata devoluta nei gradi di merito, anche per verificare un eventuale giudicato interno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →