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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20811/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF/ILOR emesso in origine nei confronti di una società di persone per maggior reddito imponibile dell'anno d'imposta 1984 e, per riflesso, nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione. La ricorrente, che aveva impugnato unitamente al coniuge l'avviso a lei notificato, sosteneva di non essere più obbligata fiscalmente in quanto separata già dal 1980 e poi divorziata nel 1987, di non aver mai partecipato alla gestione sociale, di non aver conferito mandato ai ricorsi precedenti, e soprattutto deduceva che non le era stato notificato alcun avviso e che, quindi, non poteva essere destinataria della pretesa. Con il primo motivo denunciava la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio tributario tra società di persone e soci, nonché la carenza di legittimazione passiva e la violazione del diritto di difesa; con il secondo motivo lamentava la decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione; con il terzo deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione circa la sua asserita posizione di coobbligata quale coniuge separata e divorziata di un socio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa alla violazione del litisconsorzio necessario e al difetto di contraddittorio originario. Ha ribadito che, nelle controversie sull'accertamento del reddito delle società di persone e dei soci, la causa è inscindibile tra società e tutti i soci, salvo questioni personali, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo assoluto e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Poiché nel caso concreto non vi era stato simultaneus processus nei gradi di merito e non era più praticabile la riunione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Genova per rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio. La Corte ha anche precisato che il giudice di rinvio dovrà valutare l'eventuale formazione di giudicati nei limiti soggettivi di cui all'art. 2909 c.c., osservando che la parziale riduzione dell'accertamento ottenuta dalla società non rende automaticamente preclusa la difesa dei soci rimasti estranei al giudizio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "unitarietà dell'accertamento" e automatica imputazione dei redditi ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione

    la rettifica del reddito della società di persone si riflette in modo inscindibile sui soci, salvo questioni personali

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "integrazione del contraddittorio"

    nei giudizi relativi a società di persone e soci, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamata come possibilità di riunione dei procedimenti ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 2909 c.c.

    il giudice di rinvio deve valutare i limiti soggettivi del giudicato formato sul presupposto tributario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per dedurre la violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per la dedotta nullità processuale per violazione del contraddittorio

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 24 Cost.

    è evocato a tutela del diritto di difesa, in relazione alla mancata notifica dell'avviso

  • art. 17, commi 3 e 4, L. 114/1977

    è richiamato dalla ricorrente per negare ogni obbligazione fiscale riferibile al coniuge separato/divorziato

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la lite ha natura inscindibile e impone la partecipazione di società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali riferibili al singolo.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il processo di merito si è svolto senza simultaneus processus e non è più possibile riunire i procedimenti, la cassazione deve disporre il rinvio al primo giudice per rinnovare il giudizio con contraddittorio integro.
  • Il giudicato formatosi sull'accertamento del reddito della società può spiegare effetti nel giudizio relativo ai soci solo entro i limiti soggettivi dell'art. 2909 c.c. e solo se non arreca pregiudizio a chi è rimasto estraneo al processo presupposto.
  • L'eventuale definizione solo parziale della lite relativa all'atto presupposto non preclude automaticamente la difesa del socio rimasto estraneo al giudizio, se la pregressa decisione non gli sia interamente favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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