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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29210/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato colpito da custodia cautelare in carcere per concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame, pur confermando i gravi indizi e le esigenze cautelari, ha sostituito la misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: ha contestato, in primo luogo, che la gravità indiziaria fosse stata fondata su dati ambivalenti e congetturali, in particolare sulla mera presenza a bordo dell'auto del coindagato e sul rapporto di parentela con quest'ultimo, senza elementi individualizzanti di partecipazione al traffico; in secondo luogo, ha dedotto l'omesso esame di elementi difensivi favorevoli, come il recente arrivo in Italia, l'assenza di conoscenza della lingua, l'incensuratezza e la stabile dimora presso la moglie; in terzo luogo, ha censurato il mancato confronto con l'ipotesi alternativa del passeggero ignaro, privo di accesso al vano occulto; in quarto luogo, ha lamentato che il Tribunale avesse motivato solo sul pericolo di reiterazione, omettendo le altre esigenze cautelari (fuga e inquinamento probatorio); in quinto luogo, ha contestato l'individualizzazione del pericolo di recidiva, ricavato da elementi riferiti indistintamente ad entrambi gli arrestati e dalla precarietà lavorativa; infine, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità per non avere il giudice spiegato perché misure meno afflittive non fossero sufficienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, relativi ai gravi indizi di colpevolezza. Ha osservato che l'ordinanza impugnata aveva desunto il concorso dell'indagato dalla sola presenza quale passeggero nell'autovettura del coindagato, nella quale erano occultati 90,93 grammi di cocaina in quaranta involucri e 152,47 grammi di hashish in due panetti, nonché da valutazioni congetturali sulla inverosimiglianza della versione difensiva e sul vincolo di parentela. Secondo la Corte, però, tali elementi non dimostravano in modo univoco la conoscenza dello stupefacente né un apporto positivo, morale o materiale, al reato, potendo al più integrare una connivenza non punibile. In assenza di un grave quadro indiziario, i motivi sulle esigenze cautelari sono stati dichiarati assorbiti. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza del riesame sia dell'ordinanza del G.i.p., con dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare e ordine di immediata liberazione dell'indagato, salvo altra causa detentiva.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per delimitare il concorso di persone nel reato, che richiede un contributo consapevole e non una mera presenza passiva

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio contestato in concorso

  • art. 124 c.p.p.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 177 c.p.p. e seguenti

    richiamati nei motivi come parametro della dedotta violazione processuale

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato con riferimento alle esigenze cautelari di pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato come norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato per il procedimento di riesame della misura cautelare

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 626 c.p.p.

    richiamato per la comunicazione al Procuratore generale dopo l'annullamento

  • art. 56 c.p.

    solo evocato in via astratta nella rubrica tassonomica degli istituti, non nel testo della sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare per il reato di detenzione di stupefacenti, la sola presenza dell'indagato su un veicolo nel quale la droga sia occultata non basta, di per sé, a integrare gravi indizi di concorso: occorre un elemento ulteriore, specifico e univoco, idoneo a dimostrare la conoscenza della sostanza e un contributo causale o agevolatore alla condotta altrui.
  • Tra concorso punibile e connivenza non punibile la linea di demarcazione è data dall'esistenza di un apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso; in difetto di tale contributo, la mera consapevolezza o la mera passività non sono sufficienti per affermare la responsabilità concorsuale.
  • La motivazione cautelare non può fondarsi su congetture, impressioni soggettive o presunzioni tratte dal vincolo familiare tra coindagati, né può invertire l'onere della prova pretendendo dall'indagato la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
  • Quando la versione difensiva è compatibile con i dati oggettivi e non è smentita da elementi positivi di indagine, il giudizio di inverosimiglianza deve essere sorretto da argomentazioni concrete e non meramente assertive.
  • L'annullamento della misura cautelare senza rinvio è giustificato quando difetta il presupposto indefettibile dei gravi indizi di colpevolezza; in tal caso resta assorbito l'esame delle ulteriori esigenze cautelari e del principio di proporzionalità della misura.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniEsigenze cautelariConcorso di persone
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelariParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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