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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20183/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per i reati fine di cessione e illecita detenzione di stupefacenti. Il difensore deduceva: (i) nullità/violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del GIP; (ii) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato associativo (art. 416bis c.p. e art. 74 DPR 309/90), in particolare le intercettazioni e la documentazione non produrrebbero elementi idonei a dimostrare adesione stabile all'associazione; (iii) vizio della motivazione circa le esigenze cautelari e illegittima applicazione della presunzione di pericolo di reiterazione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., nonché mancata considerazione di misure meno afflittive e della temporalità degli eventi ("tempo silente").

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze generiche e, comunque, manifestamente infondate, confermando il rigetto dell'istanza di riesame da parte del Tribunale di Lecce. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'ampia e motivata disamina del compendio indiziario e avesse fornito autonoma valutazione critica rispetto alla richiesta del P.M.; ha individuato indici analitici di partecipazione del Pietanza al sodalizio (ruolo di collegamento, raccolta e consegna di quote, gestione di contabilità, partecipazione a decisioni su nuovi ingressi) e ha escluso che le contestazioni rappresentassero mera estrapolazione dai reati fine. Inoltre la Corte ha convalidato l'utilizzo della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e la valutazione del rischio di reiterazione; ha respinto le censure sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    Riferita alla presunta nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma motivazione: la Corte ha ritenuto che il GIP e il Tribunale del riesame abbiano dato una motivata e autonoma disamina del compendio indiziario, quindi non sussiste la nullità contestata.

  • art. 416bis c.p.

    La valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo è stata ritenuta fondata sulla base di intercettazioni e comportamenti che hanno mostrato ruolo organico del ricorrente nella compagine.

  • DPR 309/1990 art. 74

    La qualificazione dei reati in relazione al traffico di stupefacenti è stata valorizzata; la Corte ha condiviso che gli elementi probatori (intercettazioni, modalità di gestione delle quote, contatti con fornitori) dimostrano partecipazione all'associazione e supportano la misura cautelare.

  • DPR 309/1990 art. 73

    Richiamata nella discussione sulle pregresse contestazioni penali dell'indagato: la Corte ha valutato la rilevanza temporale e non ha ritenuto che precedenti contestazioni antecedenti annullassero la valutazione delle esigenze cautelari relative al nuovo fatto.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha convalidato l'operatività della presunzione relativa di pericolo di fuga o di reiterazione; ha inoltre affermato che il 'tempo silente' non esclude automaticamente la persistenza della condotta partecipativa e la possibilità di rischio di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (spese e sanzioni).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Riferito agli adempimenti di trasmissione alla cancelleria previsti a seguito del provvedimento.

Massime di principio

  • Le doglianze generiche e la mera reiterazione di argomenti già valutati dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità: in Cassazione serve contestazione precisa e puntuale delle ragioni che hanno sorretto la decisione impugnata.
  • L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice procedente non è automaticamente violato se in concreto il provvedimento contiene una disamina critica e motivata degli elementi probatori; la Corte verifica la sostanza della valutazione, non solo formule rituali.
  • La gravità indiziaria per il reato associativo può essere desunta da un complesso di elementi (intercettazioni, ruoli organizzativi, gestione di contabilità, consegna di proventi, partecipazione a decisioni interne) e non è necessario che emerga esclusivamente dai singoli reati fine.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può trovare applicazione anche quando esistono periodi non monitorati ('tempo silente'): non sempre la cessazione dell'osservazione investigativa equivale all'esaurimento della partecipazione all'associazione.
  • Nelle censure sulle esigenze cautelari è efficace prospettare, con elementi concreti, l'idoneità di misure meno afflittive e dimostrare l'assenza di specifici, attuali e concreti indici di pericolo di reiterazione; argomentazioni meramente assertive sono deboli.
  • Se il giudice del riesame motiva analiticamente l'esistenza di indici positivi della partecipazione e del ruolo dell'indagato, è difficile per il ricorrente ottenere accoglimento in Cassazione senza nuovi elementi di fatto o di diritto non esaminati.

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