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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna penale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (marijuana, gr. 1.642,306 con contenuto di THC tale da consentire oltre 1.150 dosi), fundata su due censure: 1) errore dell'area impugnata nel non escludere la rilevanza penale perché l'imputato avrebbe ignorato che le infiorescenze, pur provenienti da Cannabis sativa L. per uso industriale (legge n.242/2016), fossero dotate di efficacia drogante; 2) incongruenza tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado circa la pena detentiva (motivazione indicava riduzione a 1 anno e 2 mesi, dispositivo riportava 1 anno e 6 mesi).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (confermando l'affermazione di responsabilità: i prodotti detenuti erano dotati di effetto psicotropo e la circostanza che il ricorrente avesse interpretato erroneamente la portata della norma non esclude il dolo). Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato l'errore materiale/contraddizione tra motivazione e dispositivo e, trattandosi di errore che, se corretto, può giovare all'imputato e considerata la "motivazione contestuale", ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuova determinazione della pena, confermando per il resto la sentenza di merito (rinvio e mantenimento della condanna e delle altre statuizioni).

Norme richiamate

  • dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Disciplina i reati relativi a sostanze stupefacenti; la detenzione e la commercializzazione di derivati della cannabis dotati di efficacia drogante integra il reato ai sensi di questa norma.

  • Legge n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7

    Fissa limiti e disposizioni sull'utilizzo della Cannabis sativa L. per uso industriale e soglie di THC per scopi civili/commerciali; tuttavia, la Corte precisa che la presenza di percentuali sotto le soglie non esclude automaticamente la rilevanza penale se il prodotto è di fatto dotato di efficacia psicotropa.

  • Codice penale, art. 47

    La norma riguarda l'errore di fatto che esclude il dolo; la Cassazione ha rilevato che l'errore dedotto dall'imputato era in realtà un errore sulla portata della norma penale (errore di diritto), che non esime dalla responsabilità penale.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle misure alternative e diminuzione della pena pecuniaria; nella fattispecie è richiamata nella valutazione della riduzione della pena pecuniaria praticata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La commercializzazione o detenzione ai fini di spaccio di derivati della Cannabis sativa L. è punibile quando il prodotto sia concretamente dotato di efficacia drogante, indipendentemente dal fatto che la percentuale di THC sia al di sotto delle soglie tecniche previste per la coltivazione industriale.
  • L'errore del soggetto sulla portata della norma penale (errore di diritto) non esime dalla responsabilità; solo l'errore di fatto ex art.47 c.p. può escludere il dolo se congruo e rilevante.
  • In caso di conflitto tra dispositivo e motivazione della sentenza, il dispositivo prevale in linea generale; tuttavia, se la motivazione è contestuale al dispositivo e il suo contenuto contiene elementi logici e certi che indicano l'errore nel dispositivo, o se la correzione del dispositivo può avere un esito più favorevole per l'imputato, la motivazione può essere utilizzata per correggere il dispositivo.
  • Se l'errore materiale nel dispositivo può comportare un trattamento sanzionatorio meno severo per l'imputato, la Corte può annullare limitatamente a tale profilo e disporre il rinvio per una nuova determinazione della pena, mantenendo ferma l'affermazione di responsabilità.
  • Nelle contestazioni su quantità e contenuto di principio attivo, il giudizio peritale/tossicologico che attesti l'idoneità a produrre effetti psicotropi è rilevante e può determinare l'integrazione del reato di cui all'art.73 DPR 309/1990.

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