Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. POMPILI deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, censurando il richiamo ai precedenti a suo carico e la ricostruzione che gli attribuisce la droga rinvenuta presso la MAGGIO. MAGGIO deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, censurando l'applicazione del concorso ex art. 110 c.p. non previsto nel capo di imputazione e sostenendo il carattere neutro della spontanea consegna dello stupefacente ai carabinieri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati. Quanto a POMPILI, la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei precedenti per negare la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui i precedenti rilevano sia per la commisurazione della pena sia per la valutazione della pericolosità. Ha altresì ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito che avevano riferito a POMPILI lo stupefacente, considerando non censurabile la scelta dell'Accusa di contestare la detenzione nelle rispettive abitazioni. Quanto a MAGGIO, la Corte ha confermato la responsabilità per la consapevole detenzione dello stupefacente: la spontanea consegna, alla vista degli operanti, dello zaino contenente la droga è stata ritenuta elemento logico per affermare la consapevolezza; la mancata contestazione formale del concorso non ha leso le prerogative difensive né è risultata dannosa dato che la MAGGIO non ha negato la conoscenza del contenuto. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
La Corte d'Appello ha applicato l'ipotesi lieve prevista dal comma 5, mitigando il trattamento sanzionatorio; il richiamo è funzionale alla determinazione della pena applicata.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente un concorso nella detenzione degli stupefacenti; la Cassazione ha ritenuto che l'assenza di un'esplicita imputazione del concorso non abbia pregiudicato le difese quando la consapevolezza della detenzione da parte della resistente era pacifica e non confutata.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018 (richiamata)
Principio interpretativo secondo cui l'esclusione della recidiva non esclude l'utilizzo dei precedenti per negare la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima, poiché i precedenti rilevano sia nella commisurazione della pena sia nella valutazione della pericolosità.
Massime di principio
- La presenza di precedenti penali può giustificare la non concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione anche se la recidiva non è stata formalmente applicata per aumentare la pena.
- La spontanea consegna ai pubblici ufficiali di un contenitore con stupefacente può essere valutata come elemento probatorio della consapevole detenzione e quindi della responsabilità penale.
- L'omessa menzione esplicita di una fattispecie concorrente nel capo di imputazione non determina automaticamente vizio se la decisione di merito non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa e se i fatti comprovano la posizione del reo.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle Ammende.
- Le contestazioni sulla paternità dello stupefacente richiedono una confutazione specifica e motivata in grado di mettere in dubbio la valutazione di consapevolezza operata dai giudici di merito.
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