Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha condannato per il reato di illecita detenzione di cocaina. Deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) nonostante la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità), con contestazione dell'uso del quantitativo complessivo piuttosto che di singoli episodi; (3) errore di calcolo nella determinazione della somma da restituire dopo la revoca parziale della confisca: sostiene che, dopo la confisca del provento della cessione quantificato in Euro 20, l'intera residua somma di Euro 195 doveva essere restituita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi: ha confermato che l'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis sono istituti distinti e che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la tenuità sulla base della natura "pesante" della droga, dell'elevato numero di dosi e dell'elevata purezza; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante per lucro di speciale tenuità alla luce della quantità e delle modalità di detenzione/cedimento. Ha invece accolto il terzo motivo: ha rilevato un errore di calcolo nella revoca parziale della confisca e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla somma confiscata, determinando direttamente in Euro 20 l'importo da confiscare e disponendo la restituzione al SANSONE della somma residua di Euro 195,00. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è distinta dall'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; per l'applicazione dell'art. 131-bis rilevano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo e il carattere non abituale della condotta
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità va valutata considerando mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze; la sua ricorrenza non implica automaticamente la riconoscibilità dell'art. 131-bis
art. 62, n. 4, cod. pen.
L'attenuante per lucro di speciale tenuità si applica solo se la condotta complessiva denota finalità di lucro marginale e ogni episodio di cessione comporta un danno o pericolo di speciale tenuità; quantità, numero di dosi e grado di elaborazione/purezza possono escluderla
art. 133, primo comma, n. 1, cod. pen.
Utilizzata dalla Corte territoriale per escludere la particolare tenuità in presenza di un rilevante allarme sociale derivante dalle modalità di cessione e dalla natura della sostanza
art. 620, lett. t, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, ove possibile, di determinare direttamente la misura della confisca; qui la Corte ha rideterminato la somma da confiscare in Euro 20 e ordinato la restituzione del residuo
Massime di principio
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis sono istituti distinti e vanno valutati su parametri diversi; il riconoscimento dell'uno non comporta automaticamente il riconoscimento dell'altro
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis occorre valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e carattere non abituale della condotta; presenza di cessione 'commerciale' o allarme sociale esclude la tenuità
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4) si applica solo se il profitto complessivo è marginale e ogni singolo episodio è di tenuità; quantità, numero di dosi e purezza possono giustificare l'esclusione
- Nelle vicende di confisca di denaro, il giudice deve calcolare con precisione l'ammontare da revocare o da confermare; la Cassazione può rettificare direttamente importi errati ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando i dati sono già acquisiti
- La presenza di elementi concreti indicativi di finalità di spaccio (es. numerosi involucri, elevata purezza, somme liquide non giustificate) rende meno probabile il riconoscimento di benefici attenuanti o cause di non punibilità
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