Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio contestata ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, sostenendo la mancanza di prove della destinazione allo spaccio (sequestro di complessive 3,48 dosi medie, assenza di strumenti di pesatura o confezionamento, osservazioni operate in soli 15 minuti); (2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per tenuità della condotta e del quantitativo; (3) errata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., anche in relazione alla somma di 205 euro sequestrata (si contestava che quella somma fosse tutto profitto da spaccio, dato che il ricorrente viveva con la famiglia); (4) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, giovane età, scarso profilo delinquenziale).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le decisioni di merito avessero motivato adeguatamente la destinazione allo spaccio: il ricorrente stazionava all'esterno in attesa di acquirenti, effettuava cessioni a terzi non identificati e riponeva la sostanza nell'appartamento, in un contesto di traffico rilevato dagli operanti. Il modesto quantitativo e l'assenza di strumenti non escludono l'intento di spaccio. Il motivo di esclusione della punibilità ex art. 131-bis è stato ritenuto non applicabile per la partecipazione attiva all'attività di cessione e per le modalità complessive del fatto. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 è stata esclusa tenuto conto anche della somma di 205 euro, valutata come profitto collegato all'attività illecita. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato sulla base della condotta e dell'assenza di elementi favorevoli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha confermato l'applicabilità della fattispecie di detenzione ai fini di spaccio ricavando la destinazione allo spaccio da elementi di fatto (stazionamento in attesa di acquirenti, cessioni a terzi non identificati, recupero della sostanza in appartamento) nonostante il modesto quantitativo e l'assenza di strumenti di confezionamento
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la valutazione complessiva (ruolo attivo nella cessione, modalità di occultamento della sostanza, contesto di spaccio) dimostra una rilevanza criminosa non trascurabile
L'attenuante della lieve entità del profitto è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che la somma sequestrata e gli elementi fattuali corroborassero l'esistenza di un lucro non di speciale tenuità
Massime di principio
- Il modesto quantitativo di stupefacente e l'assenza di strumenti di confezionamento o pesatura non escludono di per sé l'aggravante della detenzione ai fini di spaccio: ciò che conta è la valutazione complessiva degli elementi di fatto (comportamento dell'imputato, contesto, modalità di scambio).
- Comportamenti quali stazionare in attesa di acquirenti, consegne a terzi in strada e recupero della sostanza in un luogo chiuso possono essere interpretati come indizi forti di destinazione allo spaccio, anche se il numero delle cessioni o il quantitativo sono limitati.
- La causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione globale della gravità del fatto e della pericolosità sociale: la mera scarsità del quantitativo non basta se la condotta complessiva rivela un ruolo attivo e ripetuto nell'attività di spaccio.
- Il denaro trovato in correlazione con stupefacenti può essere valutato come profitto dell'attività illecita; per contestare tale valutazione è necessario fornire elementi concreti che colleghino la somma a fonti lecite.
- Le circostanze attenuanti generiche (giovane età, incensuratezza) hanno efficacia attenuante limitata quando il comportamento di reato e gli elementi successivi alla commissione mostrano una significativa rilevanza della condotta.
- Per impugnare con successo una sentenza che individua finalità di spaccio è necessario prospettare e documentare in modo concreto e non meramente congetturale ipotesi alternative plausibili che spieghino gli elementi di fatto rilevati dagli operanti.
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