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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, sostenendo che la sede della società (Multiservice Investiment Srl) è a Roma e che il giudice competente sarebbe il Tribunale di Roma; 2) mancata assoluzione o, in subordine, insufficienza probatoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., deducendo che la condanna si fonda esclusivamente su accertamenti tributari induttivi e su presunzioni non adeguate al giudizio penale; 3) declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in conseguenza dell'interpretazione della modifica dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (aumento dei termini di prescrizione), con la tesi che il prolungamento avrebbe dovuto operare anche sul termine dilatato ex art. 161 c.p., comportando così la estinzione dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi riproducono argomenti già trattati in appello e non confrontano puntualmente la motivazione della sentenza di merito (mancata specificazione della decisività delle questioni). Sulla incompetenza territoriale la Corte d'appello aveva ritenuto la eccezione inammissibile per tardività ex art. 21, comma 2, c.p.p.; il ricorrente non ha affrontato tale rilievo. Quanto alla doglianza probatoria, la Corte ha ritenuto che l'appello avesse già spiegato la diversità tra accertamenti tributari e prova penale e che il ricorrente non abbia dimostrato elementi passivi che avrebbero ridotto gli importi contestati. Sulla prescrizione la Corte ha applicato l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (aumento di un terzo) interpretandolo come elevazione del termine ordinario da 6 a 8 anni; in presenza di interruzioni occorse prima della scadenza dell'ottennio e con il limite del differimento massimo di un quarto, il termine è risultato pari a 10 anni e quindi non ancora prescritto alla data della sentenza d'appello (considerati anche 413 giorni di sospensione per richiesta difensiva). Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che incrimina le condotte fiscali contestate (omessa presentazione della dichiarazione e evasione d'imposta) come delitto; utilizzata per definire il reato contestato.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"

    Interpretazione della Corte: l'aumento di un terzo si applica al termine prescrizionale ordinario (6 anni → 8 anni). In presenza di interruzioni, il termine può essere ulteriormente dilatato fino ad un quarto del termine ordinario, portando nel caso concreto il termine a 10 anni.

  • art. 161 c.p.

    Regola i termini di prescrizione dilatati in caso di cause particolari; la Corte ha richiamato i limiti al differimento del termine prescrizionale in presenza di eventi interruttivi.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 17 d.lgs. 74/2000 per il calcolo del termine ordinario di prescrizione.

  • art. 21, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce il termine per eccepire l'incompetenza territoriale; la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'eccezione e quindi inammissibile.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Prevede l'assoluzione quando le prove non sono sufficienti; il ricorrente invocava tale disposizione, ma non ha dimostrato la insufficienza probatoria rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente.

  • legge n. 148/2011 (conversione d.l. n. 138/2011)

    Ha introdotto la modifica dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000 applicata alla fattispecie; la Corte ha tenuto conto della decorrenza normativa anteriore alle scadenze contestate.

Massime di principio

  • Non riproporre in cassazione argomenti già esaminati e motivati dalla Corte d'appello senza indicare esattamente in che cosa la motivazione sia viziata: il ricorso deve specificare la decisività e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, altrimenti è inammissibile.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale va sollevata nei termini processuali previsti (art. 21, comma 2, c.p.p.); se proposta tardivamente può essere dichiarata inammissibile indipendentemente dal suo fondamento sostanziale.
  • Gli accertamenti tributari induttivi possono costituire base probatoria in sede penale, ma l'imputato deve indicare elementi concreti (es. elementi passivi non considerati) che ne smentiscano l'esito; la generica contestazione dell'induttivo non è sufficiente per ottenere l'assoluzione in cassazione.
  • Per il calcolo della prescrizione dei delitti fiscali dopo la modifica del 2011: il termine ordinario viene aumentato di un terzo (es.: 6 anni → 8 anni); in presenza di interruzioni il termine può essere ulteriormente dilatato fino a un quarto del termine ordinario (es.: 8 + 1/4 = 10 anni). Occorre verificare le date di notifiche/attività interruttive e le eventuali sospensioni richieste dalle parti.
  • Richiedere rinvii o sospensioni per esigenze difensive può produrre effetti sulla decorrenza del termine prescrizionale (allungandolo); pertanto, nel valutare la prescrizione bisogna sommare anche i periodi di sospensione e gli intervalli determinati da atti interruttivi come il verbale di constatazione o l'atto di accertamento.

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