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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23335/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di un dipendente di un consorzio, ritenendo che alcune somme da lui percepite per complessivi euro 7.800,47 non avessero natura di indennità di trasferta ma dovessero essere ricomprese nel reddito di lavoro dipendente e quindi tassate. Il contribuente aveva impugnato l'atto e sia in primo grado sia in appello i giudici tributari avevano accolto la sua tesi, valorizzando la documentazione prodotta (note spese, buste paga e lettera d'incarico) dalla quale emergeva l'effettivo svolgimento delle trasferte. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto il regime fiscale di favore nonostante la mancata prova dell'effettività delle trasferte e avrebbe trascurato la disciplina dei cosiddetti trasfertisti ex art. 51, comma 6, TUIR.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo corretto e logicamente coerente, fondando il proprio convincimento sulla documentazione prodotta dal contribuente, idonea a dimostrare l'effettivo espletamento delle trasferte e l'applicazione da parte del datore di lavoro della tassazione solo sulla parte eccedente il limite giornaliero previsto dall'art. 51, comma 5, TUIR. La censura dell'Ufficio si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso non investiva l'ulteriore autonoma ratio decidendi della CTR, che aveva qualificato come nuova e quindi inammissibile la questione relativa all'applicabilità del comma 6 dell'art. 51 TUIR (trasfertisti). Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno [Euro 46,48], elevate a lire 150.000 [Euro 77,47] per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto

    Le indennità di trasferta restano esenti solo entro la soglia giornaliera prevista; l'eccedenza concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

  • art. 51, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, [...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare

    La questione relativa ai trasfertisti è stata ritenuta nuova dalla CTR e quindi non esaminabile; inoltre non era stata specificamente censurata in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non a denunciare un effettivo errore sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma in concreto ha sollecitato una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica, congrua e rispettosa dei principi di diritto.
  • Chi deduce la violazione di legge non può limitarsi a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, poiché il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la ragionevolezza del percorso motivazionale, non la sostituzione del proprio giudizio a quello di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non attinge tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata censura di una ratio sufficiente a sorreggere il decisum rende irrilevanti le doglianze rivolte alle altre.
  • Ai fini del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, la prova dell'effettivo svolgimento delle trasferte può essere desunta da documentazione aziendale e contabile coerente, come note spese, buste paga e lettera d'incarico, quando tale documentazione sia valutata dal giudice di merito come idonea e attendibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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