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Sentenza

Sentenza del 31/10/2023 n. 770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IRES - Convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Francia - Legge 07.01.1992, n.20 - Criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute come elemento presuntivo idoneo a disvelare la finalità di elusione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società B. chiedeva il rimborso, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (legge 07.01.1992, n.20, art.10), di crediti d'imposta sui dividendi percepiti per gli anni 2001-2002 (34 istanze per complessivi €58.004.437,96). L'Ufficio negò la maggior parte dei rimborsi ritenendo che le operazioni fossero finalizzate artificialmente a ottenere il credito e non rappresentassero una reale titolarità economica dei dividendi; l'Ufficio ha utilizzato il criterio della giacenza media mensile delle azioni (depurata del mese di stacco dividendo) e l'analisi sistemica delle movimentazioni per dimostrare trasferimenti formali e temporanei delle partecipazioni in prossimità dello stacco del dividendo (operazioni di stock loan, cessioni a soggetti francesi e restituzioni), idonei a dimostrare finalità elusiva.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale della società, confermando che il criterio della giacenza media mensile, riferito a un arco temporale congruo e depurato del mese di stacco del dividendo, è una metodologia presuntiva idonea a disvelare finalità elusiva e a fondare il diniego del credito d'imposta. Ha inoltre ritenuto che la società non avesse fornito la prova documentale richiesta (onere probatorio a carico del ricorrente) circa la reale titolarità economica e le strategie di investimento. La Corte ha però accolto il primo motivo dell'appello incidentale dell'Ufficio (errata decisione della CTR che aveva accolto domande non esaminate senza verificarne la prova) rinviando alla CTR d'Abruzzo in diversa composizione per i profili istruttori e per le spese. L'appello in riassunzione della società è stato respinto; la società è stata condannata al pagamento delle spese secondo i criteri e gli importi indicati (euro 20.000,00 primo grado; 20.000,00 secondo grado; 15.000,00 Cassazione; 20.000,00 presente giudizio).

Norme richiamate

  • Legge 07.01.1992, n.20 (Convenzione Italia-Francia)

    L'art.10 par.8 richiede che la società provi che l'acquisizione della partecipazione sia per ragioni commerciali di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attività di investimento; la Corte ha interpretato la norma come preclusiva del rimborso quando emergono elementi che dimostrano acquisizioni formali/temporanee finalizzate principalmente al conseguimento del credito d'imposta.

  • D.P.R. 29/09/1973 n.600

    Norma antielusiva generale invocata per escludere il rimborso quando le operazioni evidenziano artificiosità e mancanza di effettiva disponibilità economica e giuridica dei dividendi.

  • Codice civile

    Stabilisce l'onere della prova; la Corte ha ribadito che, nel giudizio per rimborso, il contribuente (attore sostanziale) deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.

  • Codice civile

    Richiamato dalla società nella censura ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o priva di adeguata specificità; in sostanza la documentazione prodotta non ha consentito di confutare le presunzioni dell'Ufficio.

  • Codice di procedura civile

    art. 112 c.p.c.; art. 360 (richiami nei motivi di cassazione)

    Richieste di omessa pronuncia e insufficiente motivazione sono state ritenute infondate: la Corte ha considerato sufficiente la motivazione che ha aderito al metodo della giacenza media e ha indicato le ragioni del rigetto.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    art. 15 (applicazione della somma 2 sexies)

    Applicata per la liquidazione delle spese di lite secondo quanto indicato nel dispositivo.

  • Raccomandazione della Commissione Europea

    2012/772/UE del 6 dicembre 2012

    Richiamata come principio di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva; la Corte ha richiamato la necessità di valutazioni sistemiche e sostanziali per riconoscere l'esistenza di abuso.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE

    es. sentenza Grande Sezione 26/02/2019 (C-116/16 e C-117/16, Skatteministeriet/Denmark)

    Usata per confermare che la prova dell'abuso richiede una valutazione complessiva della condotta, dell'elemento soggettivo e di indizi che dimostrino che l'operazione sia priva di sostanza economica e mirata a ottenere vantaggi fiscali.

Massime di principio

  • Onere della prova: nel giudizio per rimborso il contribuente è attore sostanziale e deve fornire prova dettagliata e documentale della titolarità economica e giuridica dei dividendi e delle ragioni commerciali delle operazioni.
  • Criterio della giacenza media: la giacenza media mensile delle azioni, valutata su un arco temporale congruo (es. l'anno) e depurata del periodo di stacco del dividendo, è un elemento presuntivo valido per evidenziare operazioni volte principalmente a ottenere credito d'imposta.
  • Analisi sistemica della sostanza economica: le acquisizioni formali e temporanee di partecipazioni in prossimità dello stacco del dividendo (operazioni simmetriche, stessi quantitativi, stesse controparti, assenza di rischio e di corrispettivo) indicano mancanza di effettiva disponibilità economica e fanno emergere finalità elusiva.
  • Effetto delle operazioni di stock loan / trasferimenti formali: trasferimenti che non implicano il reale trasferimento di rischio o gestione indicano che il soggetto che chiede il rimborso potrebbe non essere il beneficiario effettivo; in presenza di abuso lo Stato può negare i benefici convenzionali o comunitari.
  • Documentazione richiesta: per resistere a contestazioni basate sulla giacenza media e sulla ricostruzione dei flussi, il contribuente deve fornire elenco dettagliato delle transazioni, controparti, contratti (es. stock loan), evidenze di assunzione del rischio, movimentazioni finanziarie e di conto che dimostrino la sostanza economica delle operazioni.
  • Rinvio e comportamenti procedurali: l'Amministrazione non viola i diritti del contribuente richiedendo prova quando nega i rimborsi per sospetta elusione; d'altro canto, l'omesso esame di istanze non può automaticamente comportare accoglimento senza valutazione probatoria da parte dell'Ufficio.

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