Sentenza del 31/10/2023 n. 768 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Effetti processuali dell'estinzione della società - Legittimazione - Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ex art. 2495 c.c., comma 2 si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e a una presunta partecipazione della società a un meccanismo di frode "carosello". Questioni principali: (1) fondatezza delle contestazioni relative a fatture ritenute emesse da "cartiere" e onere probatorio sulla conoscenza/conoscibilità della frode da parte del cessionario; (2) legittimazione processuale alla riassunzione del giudizio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione della società) e rilevanza del differimento quinquennale degli effetti di cui all'art. 2495 c.c. in combinato disposto con l'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il giudizio per difetto di legittimazione processuale della M. s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 4/1/2016 e quindi estinta. Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cancellazione produce l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, con possibile prosecuzione o riassunzione solo da parte di soci o successori che provino la propria legittimazione. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 2495 c.c., comma 2, è applicabile esclusivamente nei casi previsti dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 (e secondo la Corte con efficacia nei soli casi concretamente ricadenti nella nuova disciplina). Inoltre la procura conferita dopo l'estinzione è stata ritenuta inesistente; il legale rappresentante/liquidatore che ha conferito tale procura è stato condannato in proprio alle spese processuali per aver agito pur conoscendo la cessata disponibilità dei poteri.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese ha effetto estintivo della società (per le società di capitali effetto costitutivo). A fronte dell'estinzione la società perde la capacità di stare in giudizio; i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci nei limiti previsti dal comma 2 (con il regime della successione nei rapporti giuridici e delle responsabilità).
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4
Secondo la Corte la disposizione ha valore sostanziale riguardo al differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione (con riguardo esclusivo a casi specifici indicati dal decreto) e non opera retroattivamente né con funzione interpretativa estensiva: il differimento quinquennale si applica solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina (a decorrere dal 13/12/2014) nei termini e condizioni ivi previsti.
art. 8, DL 16/2012
Citato in relazione alla possibilità di dedurre costi anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, nei limiti e secondo le interpretazioni fornite dall'Amministrazione e dalla giurisprudenza; comunque la controversia sulla deducibilità dei costi è stata in parte abbandonata dall'Ufficio in corso di procedura.
art. 60-bis, DPR 633/1972
Riferimento alla disciplina sulla frode comunitaria e alla regola che la detrazione IVA può essere esclusa in presenza di malafede del cessionario; la Corte richiama l'onere probatorio dell'Amministrazione sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
art. 110 c.p.c.
Norma invocata nel senso che, a seguito dell'estinzione della società, la prosecuzione o riassunzione del processo può avvenire nei confronti o ad opera dei soci/successori, i quali devono però allegare e provare la loro qualità di aventi causa processuali.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Rilevati come disciplina degli effetti processuali (interruzione del processo) e della necessaria regolarità degli atti quando interviene l'evento estintivo: l'interruzione può dare luogo a riassunzione o prosecuzione da parte dei successori a condizione di rispettare le formalità legali.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio: un soggetto cancellato non può validamente riassumere o proseguire giudizi salvo che la prosecuzione sia tentata da soci o successori che allegano e provano espressamente la propria qualità di aventi causa (es. attribuzione nel bilancio finale di liquidazione o dimostrazione della successio causa specialis).
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 2495 c.c., comma 2, e collegato al D.Lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva: la sua applicazione è limitata ai casi contemplati dalla nuova disciplina (cancellazioni richieste nella vigenza della stessa secondo i termini indicati).
- In materia IVA e frodi "carosello" l'onere provatorio è dell'Amministrazione: per negare la detrazione su operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve dimostrare che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole, sulla base della diligenza professionale, della partecipazione alla frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato tutta la diligenza esigibile.
- Procure e atti processuali conferiti da una società estinta sono nulli/inesistenti: chi, pur conoscendo la cessazione dei poteri, conferisce procurhe o agisce a nome della società estinta può essere ritenuto personalmente responsabile (anche per le spese processuali).
- Chi intende proseguire un giudizio dopo l'estinzione della società deve allegare e provare dettagliatamente la qualità di successore nella specifica pretesa (es. attribuzione nel bilancio di liquidazione o cause giustificative per l'eventuale mancata liquidazione), altrimenti il gravame è inammissibile per mancanza di legittimazione.
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