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Sentenza

Sentenza del 31/10/2023 n. 768 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - Effetti processuali dell'estinzione della società - Legittimazione - Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ex art. 2495 c.c., comma 2 si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e a una presunta partecipazione della società a un meccanismo di frode "carosello". Questioni principali: (1) fondatezza delle contestazioni relative a fatture ritenute emesse da "cartiere" e onere probatorio sulla conoscenza/conoscibilità della frode da parte del cessionario; (2) legittimazione processuale alla riassunzione del giudizio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione della società) e rilevanza del differimento quinquennale degli effetti di cui all'art. 2495 c.c. in combinato disposto con l'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014.

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il giudizio per difetto di legittimazione processuale della M. s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 4/1/2016 e quindi estinta. Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cancellazione produce l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, con possibile prosecuzione o riassunzione solo da parte di soci o successori che provino la propria legittimazione. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 2495 c.c., comma 2, è applicabile esclusivamente nei casi previsti dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 (e secondo la Corte con efficacia nei soli casi concretamente ricadenti nella nuova disciplina). Inoltre la procura conferita dopo l'estinzione è stata ritenuta inesistente; il legale rappresentante/liquidatore che ha conferito tale procura è stato condannato in proprio alle spese processuali per aver agito pur conoscendo la cessata disponibilità dei poteri.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese ha effetto estintivo della società (per le società di capitali effetto costitutivo). A fronte dell'estinzione la società perde la capacità di stare in giudizio; i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci nei limiti previsti dal comma 2 (con il regime della successione nei rapporti giuridici e delle responsabilità).

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    Secondo la Corte la disposizione ha valore sostanziale riguardo al differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione (con riguardo esclusivo a casi specifici indicati dal decreto) e non opera retroattivamente né con funzione interpretativa estensiva: il differimento quinquennale si applica solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina (a decorrere dal 13/12/2014) nei termini e condizioni ivi previsti.

  • art. 8, DL 16/2012

    Citato in relazione alla possibilità di dedurre costi anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, nei limiti e secondo le interpretazioni fornite dall'Amministrazione e dalla giurisprudenza; comunque la controversia sulla deducibilità dei costi è stata in parte abbandonata dall'Ufficio in corso di procedura.

  • art. 60-bis, DPR 633/1972

    Riferimento alla disciplina sulla frode comunitaria e alla regola che la detrazione IVA può essere esclusa in presenza di malafede del cessionario; la Corte richiama l'onere probatorio dell'Amministrazione sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 110 c.p.c.

    Norma invocata nel senso che, a seguito dell'estinzione della società, la prosecuzione o riassunzione del processo può avvenire nei confronti o ad opera dei soci/successori, i quali devono però allegare e provare la loro qualità di aventi causa processuali.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Rilevati come disciplina degli effetti processuali (interruzione del processo) e della necessaria regolarità degli atti quando interviene l'evento estintivo: l'interruzione può dare luogo a riassunzione o prosecuzione da parte dei successori a condizione di rispettare le formalità legali.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio: un soggetto cancellato non può validamente riassumere o proseguire giudizi salvo che la prosecuzione sia tentata da soci o successori che allegano e provano espressamente la propria qualità di aventi causa (es. attribuzione nel bilancio finale di liquidazione o dimostrazione della successio causa specialis).
  • Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 2495 c.c., comma 2, e collegato al D.Lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva: la sua applicazione è limitata ai casi contemplati dalla nuova disciplina (cancellazioni richieste nella vigenza della stessa secondo i termini indicati).
  • In materia IVA e frodi "carosello" l'onere provatorio è dell'Amministrazione: per negare la detrazione su operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve dimostrare che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole, sulla base della diligenza professionale, della partecipazione alla frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato tutta la diligenza esigibile.
  • Procure e atti processuali conferiti da una società estinta sono nulli/inesistenti: chi, pur conoscendo la cessazione dei poteri, conferisce procurhe o agisce a nome della società estinta può essere ritenuto personalmente responsabile (anche per le spese processuali).
  • Chi intende proseguire un giudizio dopo l'estinzione della società deve allegare e provare dettagliatamente la qualità di successore nella specifica pretesa (es. attribuzione nel bilancio di liquidazione o cause giustificative per l'eventuale mancata liquidazione), altrimenti il gravame è inammissibile per mancanza di legittimazione.

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