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Sentenza

Sentenza del 31/10/2023 n. 688 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Perdita della legittimazione processuale attiva e passiva - soggetto fallito - eccezione - inerzia degli organi fallimentari - completo disinteresse alla difesa giudiziale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TL3032100819/2019 con cui l'Ufficio ha recuperato un credito IVA e presunti ricavi non dichiarati. Il ricorrente deduceva l'impossibilita' di produrre la documentazione probatoria (fatture) e contestava la ricostruzione induttiva dei redditi. L'Agenzia, in via preliminare, eccepiva la mancata legittimazione processuale del rappresentante della societa' fallita, poiche' la legittimazione spetta al curatore fallimentare; il ricorrente sosteneva invece la sussistenza di «inerzia» degli organi fallimentari tale da consentirgli di agire.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza della Commissione tributaria di primo grado che aveva invece accolto il ricorso del fallito. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione del curatore, con cui questi ha espresso la volonta' deliberata di non assumere alcuna iniziativa processuale o stragiudiziale, non costituisce 'inerzia' ma una scelta discrezionale: pertanto il fallito non era legittimato a proseguire il giudizio. Conseguentemente e' stata confermata l'efficacia dell'avviso di accertamento TL3032100819/2019. Spese compensate in questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 43 legge fallimentare

    Stabilisce la 'sostituzione processuale' del curatore per le controversie riguardanti i rapporti patrimoniali soggetti a fallimento: il fallito perde la legittimazione attiva e passiva per tali beni/diritti, salvo eccezioni.

  • art. 16 D.P.R. 636/1972 (ora art. 19 D.Lgs. 546/1992)

    Richiamato nella valutazione della legittimazione processuale in materia tributaria e della tutela giurisdizionale: la disciplina conferma che la curatela e' titolare dell'interesse processuale, salvo situazioni di effettiva inerzia degli organi fallimentari.

  • art. 24 Costituzione

    Principio del diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa: va garantito, ma in modo compatibile con il regime di spossessamento del fallimento e la centralita' dell'azione della curatela.

  • art. 39 comma 2 DPR 600/1973

    Norma richiamata dalla parte resistente per giustificare la determinazione induttiva del reddito in caso di omessa dichiarazione; la Corte non ha approfondito il merito del metodo induttivo, avendo risolto la questione sul piano della legittimazione.

  • Giurisprudenza rilevante (Cass. nn. 3667/1997, 9456/1997, 14987/2000, 6937/2002, 9710/2004, 6746/2007, 28542/2017)

    Costante orientamento secondo cui il fallito puo' agire solo in caso di vera e propria inerzia (totale disinteresse) degli organi fallimentari; la rinuncia espressa o la scelta discrezionale del curatore di non proseguire la lite non equivale a inerzia e preclude la legittimazione del fallito.

Massime di principio

  • In presenza di fallimento, la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali compresi nella massa fallimentare spetta al curatore; il fallito non puo' normalmente agire né resistere in giudizio per quei diritti.
  • Il fallito puo' eccezionalmente agire solo se sussiste una vera e propria inerzia degli organi fallimentari: per 'inerzia' si intende il completo e manifesto disinteresse a tutelare il rapporto, non una scelta deliberata di non agire.
  • La comunicazione formale del curatore di non voler assumere iniziative processuali costituisce una scelta discrezionale (o una rinuncia) e va qualificata come esercizio del potere processuale della curatela, non come inerzia; tale dichiarazione priva quindi il fallito della legittimazione a proseguire.
  • La mera omissione di atti, senza elementi che attestino un totale disinteresse, potrebbe integrare inerzia; ma la prova richiesta e' elevata: il giudice valuta caso per caso sulla base degli atti formali della curatela.
  • Per il contribuente/fallito che intenda agire, e' essenziale documentare in modo incontrovertibile che gli organi fallimentari hanno abbandonato ogni tutela (assenza di decisione, di istruzioni, di comunicazioni che indichino una scelta): altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
  • La qualificazione tra 'rinuncia' e 'inerzia' e' cruciale: la prima e' atto di esercizio del potere da parte del curatore e impedisce l'intervento del fallito; la seconda consente l'intervento del fallito ma richiede prova di totale disinteresse.

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