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Sentenza

Sentenza del 31/10/2023 n. 767 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

RISCOSSIONE - Competenza del Giudice tributario - L'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992, in deroga al principio generale, prevede la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo contestualmente al titolo esecutivo mai notificato al contribuente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso impugnava il pignoramento presso terzi ricevuto dal datore di lavoro, deducendo che le cartelle di pagamento (titoli esecutivi) da cui originava il pignoramento non erano mai state notificate al contribuente; l'Agenzia ha sostenuto invece la regolare notifica delle cartelle e ha sollevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ad atti esecutivi notificati dopo la cartella (che dovrebbero essere devoluti al giudice ordinario).

La decisione

La Commissione tributaria regionale de L'Aquila ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle via PEC all'indirizzo della società e, conseguentemente, che il pignoramento è atto esecutivo devoluto alla giurisdizione ordinaria (giudice dell'esecuzione). È stata quindi riformata la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di P. Le spese di lite sono state condotte a carico dell'appellato (P.), con liquidazione in favore dell'appellante e dell'intervenuta Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, D.lgs. n. 546/1992

    "gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."

    Consente al contribuente, in via eccezionale, di impugnare davanti al giudice tributario un atto esecutivo insieme al titolo esecutivo antecedente (es. cartella) mai notificato, permettendo di contestare anche il merito del credito solo se il vizio consiste nella mancata notifica del titolo presupposto.

  • art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/1992

    "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento ... per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"

    Esclude la competenza del giudice tributario per le impugnazioni degli atti esecutivi notificati dopo la cartella/avviso; tali atti devono essere impugnati davanti al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione), salvo l'eccezione prevista dall'art.19, comma 3 (mancata notifica del titolo).

  • D.P.R. n. 602/1973 (art. 46, art. 49 e ss., art. 57, art. 72-bis)

    Le disposizioni che regolano la notifica degli atti di riscossione e la competenza territoriale per il giudice dell'esecuzione: in generale gli atti esecutivi notificati ex art.49 ss. rientrano nella giurisdizione ordinaria; l'art.46 è stato considerato in parte superato rispetto al nuovo assetto di riscossione unificata.

  • art. 3, d.l. 203/2005 convertito nella l. 248/2005 (comma 1 e 2 e 4)

    "a decorrere dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione... le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate..."

    Ha unificato il servizio di riscossione in capo a un unico soggetto (Agenzia delle Entrate tramite la società Riscossione), rendendo superate le norme organizzative basate su concessioni territoriali (quindi le questioni di 'deleghe' territoriali ex art.46 DPR 602/73 non sono più rilevanti come un tempo).

  • Cass. SS.UU. Sentenza n. 7822 del 14/04/2020

    Conferma il principio che, salvo eccezione per la mancata notifica del titolo esecutivo, gli atti dell'esecuzione forzata notificati successivamente alla cartella rientrano nella competenza della giurisdizione ordinaria; tuttavia riconosce che l'art.19, comma 3 del D.lgs. 546/1992 consente l'impugnazione congiunta dell'atto esecutivo e del titolo presupposto non notificato.

Massime di principio

  • Se si riceve un atto esecutivo (pignoramento, intimazione, ecc.) ma non si è mai ricevuta la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale che ne è titolo, è possibile impugnare l'atto davanti al giudice tributario contestando congiuntamente anche la mancata notifica del titolo ai sensi dell'art.19, comma 3 D.lgs. 546/1992.
  • Se invece la cartella/atto presupposto è stata regolarmente notificata, gli atti esecutivi successivi rientrano nella giurisdizione ordinaria (giudice dell'esecuzione); davanti a quel giudice si possono dedurre solo vizi dell'atto esecutivo e della procedura esecutiva, non il merito sostanziale della pretesa tributaria.
  • In presenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione come unico ente nazionale di riscossione, le questioni di 'competenza territoriale' tra concessionari storici perdono rilevanza: è essenziale provare la regolare notifica (es. documentazione PEC) della cartella per precludere l'impugnazione tributaria basata sulla mancata notifica.
  • Quando si impugna, raccogliere e conservare tutta la documentazione di notifica (PEC, ricevute, attestazioni) è cruciale: prova della regolare notifica decide spesso sulla competenza giurisdizionale e sull'esito del ricorso.
  • Se il credito è di natura previdenziale o consistente in sanzioni amministrative, la natura del credito non impedisce che l'atto esecutivo sia devoluto alla giurisdizione ordinaria se notificato dopo la cartella; tuttavia, l'eccezione per mancata notifica del titolo vale anche per questi crediti, permettendo in tal caso il ricorso al giudice tributario.

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