Sentenza del 31/10/2023 n. 689 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IVA - riscossione - recupero credito - compensazione oltre limite annuale consentito - riferimento al totale utilizzato nell'anno - irrilevante l'origine in anni diversi - sanzione - non irrogabile - favor rei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva utilizzato in compensazione nell'anno solare 2011 crediti IVA originati da anni diversi (parte del credito 2009 e del credito 2010) per un totale che eccedeva il limite annuale previsto dall'art. 34 L. 388/2000 (516.456,90 euro). L'Agenzia ha rilevato lo sforamento e irrogato la sanzione del 30% per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 comma 4 D.Lgs. 471/1997, oltre interessi. La società ha impugnato l'atto contestando la qualificazione della fattispecie, l'applicabilità della sanzione, la determinazione degli interessi e altre questioni procedurali.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante il pagamento effettuato successivamente alla proposizione dell'azione. Sul merito ha confermato che l'utilizzo in compensazione va valutato rispetto al totale compensato nell'anno solare (quindi lo sforamento verificato è effettivamente avvenuto), pertanto non ha annullato la responsabilità per l'illegittima compensazione. Tuttavia ha accolto il principio del favor rei richiamando la Cass. n. 18367/2021 e le successive modifiche legislative che hanno innalzato il tetto di compensazione (DL 35/2013 e L. 234/2021), riconoscendo l'applicabilità di sanzioni meno gravi e disporre il rimborso delle maggiori sanzioni versate. Ha inoltre confermato la legittimità del recupero degli interessi sulla parte indebitamente compensata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388
a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare (pari ad euro 516.456,90).
Stabilisce il tetto annuo di compensazione IVA; la Corte lo ha applicato interpretando che il limite va valutato sul totale utilizzato nell'anno solare, indipendentemente dall'origine temporale dei crediti.
art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"i contribuenti eseguono versamenti unitari ... con eventuale compensazione dei crediti ... risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva"
Disciplina la compensazione dei crediti IVA; la Corte ha richiamato la norma per definire il quadro legale entro cui opera il limite annuale di cui all'art. 34 L. 388/2000.
art. 13, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede la sanzione del 30% per omessi o tardivi versamenti; la Corte ha ammesso la sanzione per l'illegittima compensazione ma ha disposto l'applicazione di una sanzione meno grave in ragione del successivo incremento del tetto compensabile (principio favor rei).
art. 1, comma 421, L. 311/2004
Richiamata tra le norme di riferimento ma non specificamente interpretata nel testo della sentenza.
art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma sugli interessi per somme dovute; la Corte ha ritenuto legittimo il recupero degli interessi sulla somma che sarebbe dovuta essere versata e non lo è stata la compensazione.
art. 17 e art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 472/1997
Norme richiamate in ordine alla riduzione e alla definizione delle sanzioni; la Corte ha posto l'accento che, benché esistano limiti alla definizione agevolata, il minor trattamento sanzionatorio è determinato dall'applicazione retroattiva del nuovo più elevato tetto di compensazione (favor rei).
art. 9, comma 2, DL n. 35/2013 e Legge 234/2021
Hanno innalzato il limite delle compensazioni (a 700.000 euro e poi a 2.000.000 euro); la Corte ha ritenuto che tali incrementi riducono l'ambito della condotta sanzionabile e devono essere applicati in favore del contribuente nei giudizi pendenti (effetto retroattivo del favor rei).
Cass. n. 18367/2021 (giurisprudenza)
Ordinanza richiamata dalla Corte per sostenere l'applicazione del principio favor rei e l'effetto delle successive modifiche normative sul trattamento sanzionatorio nei giudizi pendenti.
Massime di principio
- Per verificare il rispetto del limite annuo di compensazione IVA, va considerato l'ammontare complessivo dei crediti utilizzati nell'anno solare, senza rilevare l'anno di origine dei singoli crediti.
- Lo sforamento del tetto annuo configura l'illegittima compensazione (equiparata all'omesso versamento) e giustifica l'applicazione di sanzioni e interessi, ma l'entità della sanzione va calcolata alla luce del più favorevole quadro normativo successivamente intervenuto (principio del favor rei) quando il giudizio è pendente.
- Le modifiche legislative che innalzano il limite di compensazione riducono l'ambito della condotta sanzionabile e possono determinare la sostituzione con sanzioni meno gravi e il rimborso delle maggiori somme eventualmente versate.
- Il pagamento dell'importo contestato successivo alla proposizione del ricorso non priva automaticamente il contribuente dell'interesse a proseguire il giudizio, specialmente se il pagamento è stato effettuato per motivi strumentali (es. sbloccare rimborsi); il giudice valuta la sussistenza dell'interesse a procedere.
- L'accettazione telematica di deleghe di compensazione da parte del sistema o il monitoraggio tramite il "cassetto fiscale" non producono automaticamente un'estoppel che legittimi l'utilizzo di compensazioni eccedenti il limite previsto dalla legge.
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