Cassazione Civile, Ordinanza n. 17753/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello, aveva annullato l’atto e compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il soccombente sul capo spese denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché, nel testo applicabile ratione temporis, era consentita solo in ipotesi tassative non ricorrenti nel caso concreto. Contestava in particolare che l’asserita "incertezza circa la definizione della documentazione da esibire" potesse integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione, anche perché egli avrebbe dovuto sostenere costi di difesa per far valere una pretesa derivante da un errore di certificazione del sostituto d’imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che, nel processo tributario instaurato nel 2019, la disciplina applicabile sulle spese non era quella generale dell’art. 92 c.p.c., ma quella speciale dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, nel testo vigente fino al 4 gennaio 2024, che consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ha osservato che la motivazione adottata dal giudice d’appello, fondata sull’incertezza circa la documentazione da esibire e sull’integrazione documentale effettuata in appello, era riconducibile a tali gravi ed eccezionali ragioni. Ha inoltre richiamato il successivo intervento normativo del 2024, che ha aggiunto un’ulteriore ipotesi specifica di compensazione quando la parte vittoriosa si sia fondata su documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
Nel giudizio civile ordinario, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa nelle ipotesi tassative indicate dalla norma, integrate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale per le "altre analoghe ed eccezionali ragioni".
Richiamato dal ricorrente come norma sulla regola della soccombenza per le spese.
"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la disciplina speciale prevale su quella generale e consente la compensazione solo nei casi espressamente previsti, con motivazione specifica.
Norma richiamata nella motivazione del giudice d’appello con riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio prodotta dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
art. 15 d.lgs. 546/1992, comma 2, come modificato dal 2024
"quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio"
La Corte lo cita come conferma del fatto che l’ipotesi concreta rientra nella logica delle compensazioni giustificate da documentazione decisiva prodotta in corso di causa, pur trattandosi di novella successiva non applicabile ratione temporis.
Corte costituzionale n. 77 del 19.4.2018
Ha esteso l’ambito delle ragioni idonee alla compensazione nel testo dell’art. 92 c.p.c., includendo altre analoghe ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regolamentazione delle spese è disciplinata dall’art. 15 d.lgs. 546/1992, norma speciale che prevale sull’art. 92 c.p.c.; la compensazione è quindi consentita solo nei casi previsti dalla disciplina tributaria e non secondo i criteri della disciplina civile generale.
- La formula "gravi ed eccezionali ragioni" richiede una motivazione espressa, ma può essere integrata da una situazione di obiettiva incertezza sulla documentazione da produrre, specie quando la parte vittoriosa abbia integrato in giudizio il materiale probatorio decisivo.
- La valutazione sulla compensazione delle spese è sindacabile in cassazione solo nei limiti della correttezza giuridica e della presenza di una motivazione riconducibile ai presupposti normativi; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle ragioni di equità poste dal giudice di merito.
- Quando la vittoria della parte deriva dall’esame di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio, la compensazione delle spese è coerente con la ratio della disciplina tributaria, anche se la specifica previsione normativa è sopravvenuta rispetto alla fattispecie.
- In tema di spese di lite tributarie, l’eventuale riforma integrale della decisione di primo grado comporta che la statuizione sulle spese d’appello possa riguardare entrambi i gradi di merito.
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