Cassazione Civile, Ordinanza n. 10049/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno 2001 nei confronti di un soggetto indicato come socio e rappresentante legale di una società in nome collettivo operante nel commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli, sulla base di una segnalazione interna che aveva evidenziato maggiori operazioni imponibili e una maggiore IVA dovuta, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità dell'accertamento per l'intervenuta estinzione della società per cessazione dell'attività e cancellazione dal registro delle imprese. I giudici di merito avevano accolto il ricorso in primo grado e rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) motivazione apparente e violazione delle norme processuali per omessa considerazione della validità della notifica dell'atto al socio/coobbligato; 2) violazione degli artt. 2312 c.c. e 2495 c.c., nonché del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, sostenendo che, trattandosi di società di persone, l'estinzione determina un fenomeno successorio in capo ai soci e non l'inefficacia dell'accertamento nei loro confronti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio una questione preliminare e assorbente: la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario originario. Il processo di merito si era svolto soltanto nei confronti del socio/contribuente, senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati dall'unitario accertamento tributario relativo alla società di persone e ai soci. La Corte ha affermato che tale regola opera anche quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, poiché i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto. Ha inoltre precisato che un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato nei confronti della sola società, fondato su una questione di rito, non estende i propri effetti al socio. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di nullità del giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla censura di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato in tema di requisiti della motivazione
richiamato sotto il profilo dell'omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la censura di violazione di legge sostanziale
richiamato dall'Ufficio per sostenere il fenomeno successorio dei soci nelle società di persone estinte
richiamato dal ricorrente come norma non applicabile alle società di persone, in contrapposizione alla disciplina delle società di capitali
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 65
richiamato in relazione alla successione nei rapporti tributari conseguente all'estinzione della società
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
indicato quale norma sull'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
richiamato come possibile riunione di processi separatamente instaurati da litisconsorti necessari
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b
richiamato quale base per la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio non integro
richiamato per la cassazione con rinvio al primo giudice quando il giudizio sia stato celebrato senza tutti i litisconsorti necessari
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a una società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci quando l'atto impositivo investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
- La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non elimina il litisconsorzio necessario: i soci subentrano nella posizione processuale dell'ente estinto e devono partecipare al giudizio.
- Se il giudizio di merito si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice.
- Una sentenza passata in giudicato che abbia annullato l'atto impositivo nei confronti della sola società per ragioni di rito non fa stato automaticamente nei confronti dei soci, quando manchi un accertamento di merito sulla pretesa fiscale.
- Le questioni che incidono sui presupposti sostanziali dell'accertamento emesso nei confronti della società non hanno carattere meramente personale del singolo socio e non consentono una decisione limitata ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti.
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