Cassazione Civile, Ordinanza n. 08793/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso di alcuni dipendenti di un ente locale, inquadrati nella categoria B3, che avevano partecipato a un concorso interno del 2001 per posti vacanti di Istruttore Amministrativo categoria C, risultando idonei ma non vincitori. I lavoratori chiedevano il riconoscimento del diritto al passaggio nella categoria superiore e delle differenze retributive, assumendo che l'ente avesse poi deliberato nel 2008 lo scorrimento della graduatoria e il loro formale inquadramento, con copertura finanziaria dichiarata e graduatoria valida fino al 2009. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile il divieto di assunzioni posto dall'art. 76, commi 4 e 5, del D.L. 112/2008 per violazione del patto di stabilità. In appello, i lavoratori sostenevano che non si trattasse di nuova assunzione ma di progressione verticale per concorso interno, e che, in assenza del DPCM previsto dal comma 6, dovesse applicarsi il comma 7, con soglia del 50% della spesa corrente non superata. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda, qualificando l'operazione come progressione verticale non assimilabile a nuova assunzione. L'ente locale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 76 D.L. 112/2008, sostenendo che anche i passaggi di categoria con novazione del rapporto rientrano nel concetto di assunzione; omesso o errato esame della determina n. 138/2008; violazione dell'art. 91, comma 4, TUEL. I lavoratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza d'appello per contrasto tra motivazione e dispositivo e la violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, accogliendolo e assorbendo sia gli altri motivi dell'ente sia l'intero ricorso incidentale dei lavoratori. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il passaggio da una categoria all'altra mediante concorso interno che comporti l'accesso a una posizione funzionale qualitativamente diversa integra una novazione oggettiva del rapporto di lavoro e, come tale, rientra nella nozione di procedura di assunzione rilevante ai fini dell'art. 76 del D.L. 112/2008. Ne consegue che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere non applicabile il divieto di assunzioni al caso di specie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio affermato e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dall'Amministrazione a sostegno del principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso e della rilevanza del divieto di assunzione nei limiti di legge
richiamato come norma sulle procedure di assunzione nel pubblico impiego, ritenute comprensive anche delle progressioni verticali che comportano novazione del rapporto
la Corte afferma che il divieto di assunzioni si applica anche ai passaggi di categoria che integrano una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; il caso non può essere escluso dalla disciplina solo perché interno all'ente
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 112/2008
fondamento dei motivi di ricorso principale e incidentale rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame
art. 91, comma 4, d.lgs. 267/2000
invocato dall'Amministrazione nel terzo motivo, poi assorbito
artt. 156, 161, 429 e 437 c.p.c.
invocati nel ricorso incidentale per dedurre la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
invocato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, anch'esso assorbito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto inapplicabile perché il ricorso principale è stato accolto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il passaggio di personale già assunto a una categoria superiore, quando comporti l'accesso a una posizione funzionale qualitativamente diversa, integra una novazione oggettiva del rapporto e va trattato come procedura di assunzione ai fini dell'applicazione dei limiti legali alle assunzioni.
- La qualificazione di una procedura come "progressione verticale" non impedisce, di per sé, l'applicazione delle norme restrittive sulle assunzioni: occorre verificare se il passaggio determini un nuovo inquadramento con mutamento qualitativo del rapporto lavorativo.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la qualificazione giuridica della fattispecie e risulta assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
- Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia applicando il principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese.
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