Ordinanza n. 3026/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del profilo FT37, decreto di approvazione della graduatoria e nota di chiarimento recanti l'applicazione del limite del 20% degli idonei
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, relativamente al profilo FT37 di assistente ai servizi di vigilanza. Pur avendo superato la prova concorsuale prevista dal bando, non sono stati inclusi nella graduatoria degli idonei perché collocati oltre il limite del 20% dei posti messi a concorso. Hanno impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, la graduatoria stessa, una nota di chiarimento dell'Amministrazione e gli atti presupposti, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria. I primi quattro motivi contestavano l'applicazione del limite del 20% e altri profili dell'operato amministrativo. Con la quinta censura i ricorrenti hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dall'esenzione dal limite le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, quando il bando preveda più profili e le graduatorie dei diversi profili siano approvate in anni differenti. Secondo i ricorrenti, tale disciplina determinerebbe una disparità di trattamento tra candidati dello stesso concorso, dipendente da una circostanza casuale e imprevedibile al momento della partecipazione, ossia la diversa data di approvazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non prima facie fondati i primi quattro motivi, poiché l'Amministrazione aveva applicato pedissequamente la disciplina legislativa vigente: l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 limita al 20% dei posti messi a concorso il numero degli idonei collocabili dopo l'ultimo vincitore, mentre l'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025 esclude da tale limite le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e quelle relative a concorsi banditi nel 2025. Il Collegio ha tuttavia ravvisato fumus boni iuris nella quinta censura, ritenendo non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, eventualmente in combinato disposto con l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. La disposizione è stata ritenuta potenzialmente illogica e irragionevole, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perché può trattare diversamente candidati dello stesso concorso in ragione della diversa data di approvazione delle graduatorie relative ai vari profili; perché collega conseguenze giuridiche diverse a un fatto casuale e non prevedibile al momento della domanda; e perché esenta i concorsi banditi nel 2025, le cui graduatorie possono essere approvate dal 2026 in poi, ma non le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi in anni precedenti. La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale con separata ordinanza collegiale. Ravvisato anche il periculum in mora, derivante dal rischio di consolidamento della graduatoria, esaurimento dello scorrimento e indizione di nuovi concorsi, il TAR ha accolto in via interinale e provvisoria la domanda cautelare. Ha sospeso gli atti impugnati limitatamente alla finalità di includere i ricorrenti tra gli idonei, nella posizione spettante in base al punteggio conseguito. La misura è stata adottata nelle more della decisione della Corte costituzionale; il prosieguo è stato rinviato all'esito della restituzione degli atti. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva sull'incidente cautelare.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001
nei concorsi pubblici “sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”
La disposizione introduce il limite massimo del 20% dei posti messi a concorso per i candidati idonei collocati dopo l'ultimo vincitore.
art. 1-bis d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
La disposizione ha introdotto nell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 il limite del 20% degli idonei.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
La norma prevede una deroga temporale al limite del 20%. Il TAR ha dubitato della sua legittimità costituzionale nella parte in cui non estende la deroga alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024 con più profili, quando le graduatorie degli altri profili siano state approvate nel 2025.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono i parametri costituzionali rispetto ai quali il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, ravvisando possibili disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza nella disciplina derogatoria.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare. Il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha adottato una tutela interinale e provvisoria.
Massime di principio
- È rilevante e non manifestamente infondata, rispetto agli artt. 3 e 97 Cost., la questione concernente una disciplina che, nell'ambito di una medesima procedura concorsuale articolata in più profili, assoggetti i candidati a regimi diversi quanto al limite degli idonei esclusivamente in ragione della diversa data di approvazione delle graduatorie.
- Una disciplina concorsuale può risultare irragionevole quando collega conseguenze giuridiche diverse a una circostanza casuale e non prevedibile dal candidato al momento della partecipazione, quale la data di approvazione della graduatoria relativa al profilo prescelto.
- Quando la questione di legittimità costituzionale della norma applicata costituisce il fondamento degli atti impugnati ed è potenzialmente idonea a determinarne il venir meno, la questione è rilevante ai fini del giudizio.
- In presenza di fumus boni iuris collegato alla rimessione di una questione alla Corte costituzionale e di un periculum consistente nel rischio di consolidamento della graduatoria e di perdita definitiva dell'opportunità assunzionale, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale e provvisoria, anche disponendo l'inclusione temporanea dei ricorrenti tra gli idonei nella posizione corrispondente al punteggio conseguito.
- La tutela cautelare interinale connessa alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale deve essere limitata a quanto necessario per preservare l'utilità della decisione definitiva, senza anticipare stabilmente gli effetti dell'accertamento sul diritto all'inserimento in graduatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →