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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -dell'atto n. prot. -OMISSIS-/2023 datato 12.05.2023 del Comando Interregionale dell'Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale e AA.GG avente oggetto “esito inchiesta formale nei confronti del Brigadiere in congedo (…)”, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a carico del ricorrente, nonché di ogni altro ulteriore atto, connesso e/o presupposto, ivi compreso espressamente il verbale di udienza redatto dalla Commissione di Disciplina e il giudizio di “non meritevolezza a conservare il grado” dalla stessa formulato.

Giustizia amministrativa202300775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di perdita del grado per rimozione, adottato all'esito di procedimento disciplinare di stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, adottata dopo un procedimento penale nel quale era stato condannato in primo grado per rivelazione di segreti d'ufficio e, in appello, era stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Con il primo motivo ha dedotto la tardività dell'azione disciplinare, sostenendo che la contestazione degli addebiti fosse stata effettuata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 1392 del d.lgs. 66/2010 e che fosse stato superato anche il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento; ha contestato inoltre che l'Amministrazione avesse provato la data di conoscenza integrale della sentenza penale. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento e omessa valutazione delle memorie difensive, sostenendo che l'Amministrazione non avesse svolto un'autonoma valutazione disciplinare dei fatti accertati nel processo penale. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità e l'eccessiva gravità della sanzione, anche in rapporto alla propria carriera.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla dedotta tardività, ha ritenuto che i termini di 90 giorni per l'avvio e di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorrano dalla conoscenza integrale della sentenza penale da parte dell'Amministrazione, coincidente con l'acquisizione della copia integrale agli uffici competenti, e non dalla pubblicazione della pronuncia o dalla sua mera conoscibilità. Dalla documentazione depositata in esecuzione dell'ordinanza istruttoria è emerso che la sentenza della Corte d'appello era stata trasmessa via PEC e acquisita dall'Amministrazione il 23 agosto 2022; la contestazione dell'8 novembre 2022 e il provvedimento del 12 maggio 2023 risultavano pertanto tempestivi. Il secondo motivo è stato respinto perché la prescrizione aveva estinto il reato senza smentire l'accertamento dei fatti, non essendo stata pronunciata un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. L'Amministrazione poteva quindi utilizzare gli elementi emersi nel processo penale, svolgendo su di essi un'autonoma valutazione disciplinare. Il TAR ha rilevato che il rapporto finale dell'ufficiale inquirente aveva ricostruito i fatti e valutato gli atti processuali, che la Commissione di disciplina aveva esaminato le difese dell'interessato e che il provvedimento finale era adeguatamente motivato. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha ritenuto giustificata la perdita del grado in ragione della gravità della condotta, del pregiudizio arrecato al prestigio e al decoro dell'Amministrazione e della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e rettitudine. La valutazione disciplinare rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e può essere censurata solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o evidenti errori di fatto, non riscontrati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    “Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale ... deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili” e “deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili”

    I termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla conoscenza integrale della pronuncia penale da parte dell'Amministrazione, individuata nell'acquisizione della copia integrale agli uffici competenti, non dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    La disposizione non modifica la decorrenza dei termini disciplinari, che resta ancorata alla trasmissione e acquisizione della copia integrale della sentenza da parte dell'Amministrazione.

  • art. 326 c.p.

    È il reato per il quale il militare era stato condannato in primo grado; il relativo accertamento fattuale è stato utilizzato nel procedimento disciplinare.

  • art. 157, comma 7, c.p.

    La prescrizione è rinunciabile dall'imputato; il richiamo è funzionale a evidenziare che la declaratoria di prescrizione non equivale ad assoluzione nel merito.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    In presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione con formula piena prevale solo quando dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o non costituisce reato; nel caso concreto la Corte d'appello ha escluso tale formula.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    Il richiamo è effettuato nel rapporto finale dell'ufficiale inquirente nell'ambito della valutazione degli atti del processo penale nel procedimento disciplinare.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale, i termini di 90 giorni per la contestazione degli addebiti e di 270 giorni per la conclusione decorrono dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile da parte dell'Amministrazione, che si realizza con l'acquisizione della copia integrale agli uffici competenti; non decorrono dalla pubblicazione della pronuncia né dalla sua mera conoscibilità.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quando non sia stata pronunciata un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non impedisce all'Amministrazione di utilizzare gli elementi emersi nel processo penale per l'autonomo accertamento della responsabilità disciplinare.
  • Nel procedimento disciplinare l'Amministrazione può fondare la propria valutazione sugli elementi acquisiti nel processo penale, purché proceda a un'autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare e motivi in ordine alla condotta contestata, al pregiudizio per il prestigio dell'Amministrazione e alla violazione dei doveri di servizio.
  • La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o evidenti errori di fatto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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