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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30204/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva proposto domanda di cassazione contro il decreto del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi di impugnazione, ma il Ministero ha resistito eccependo l'inammissibilità per difetto della procura speciale: la procura in calce al ricorso non indicava in modo sufficiente il provvedimento impugnato, riportava solo il riferimento generico al giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione, e non risultava certificata dal difensore la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008. La Corte ha rilevato la mancanza sia del requisito di specialità della procura sia della certificazione della posteriorità della data di conferimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale non fosse idonea perché priva degli estremi del decreto impugnato e perché il difensore non aveva certificato, con formula idonea, che la procura era stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore del Ministero dell'Interno e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima"

    richiede che la procura per il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale sia rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e che tale posteriorità sia espressamente certificata dal difensore, a pena di inammissibilità.

  • art. 365 c.p.c.

    la procura speciale deve soddisfare il requisito della specialità, cioè contenere elementi idonei a identificare specificamente il provvedimento impugnato.

  • art. 83 c.p.c.

    il difensore autentica la sottoscrizione del conferente la procura, ma nel caso disciplinato dall'art. 35-bis, comma 13, serve anche la certificazione della data del rilascio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti definiti dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere non solo autenticata, ma anche conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e tale posteriorità deve risultare espressamente certificata dal difensore.
  • La procura speciale per cassazione deve contenere elementi idonei a identificare specificamente il provvedimento impugnato; un riferimento meramente generico al giudizio di cassazione non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
  • La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura, quando imposta dalla disciplina speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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