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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16399/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito di una contribuente per l'anno d'imposta indicato, in base a incrementi patrimoniali ritenuti indicativi di capacità contributiva. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto solo in parte, con riduzione della quota di spesa ritenuta giustificata; in appello la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, formalmente, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente valorizzato la capacità reddituale dell'intero nucleo familiare e non solo della contribuente, trascurando elementi offerti per dimostrare l'inesistenza di capacità reddituale dei familiari idonea a giustificare le spese per incrementi patrimoniali. In sostanza, la censura mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del quadro economico familiare, richiamando anche l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente incardinato sull'omesso esame di un fatto decisivo, fosse in realtà generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Inoltre, ha osservato che la sentenza della CTR conteneva una motivazione sufficiente e non presentava le anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. La ricorrente è stata condannata alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l'amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e spese indicativi di capacità contributiva; la prova contraria resta a carico del contribuente secondo la disciplina richiamata dalla Corte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dall'Ufficio per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura, ritenendola in sostanza una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente il sindacato di legittimità solo entro il minimo costituzionale della motivazione, cioè per anomalia motivazionale radicale, non per semplice insufficienza o diversa lettura delle prove

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici dell'ordinamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'amministrazione soccombente è ammessa alla prenotazione a debito

  • art. 360 cod. proc. civ.

    il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata, per cui i motivi devono essere specifici, tassativi e riconducibili a una delle ipotesi previste dalla norma

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e chiaramente sussumibile in una delle categorie dell'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile un motivo che cumuli censure eterogenee o demandi alla Corte l'individuazione delle singole doglianze.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o una diversa lettura delle prove.
  • Una censura che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione.
  • In tema di accertamento sintetico, la contestazione della capacità reddituale valutata dal giudice di merito non può essere riesaminata in sede di legittimità se la sentenza impugnata ha dato conto, in modo non apparente, delle ragioni del convincimento.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione articolata e intellegibile sulla capacità contributiva e sulla prova contraria, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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