Cassazione Civile, Ordinanza n. 09659/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui venivano contestati: costi non documentati per euro 146.588,00; costi relativi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per euro 48.000,00; nonché, ai fini IVA sanzionatori, la violazione degli obblighi di regolarizzazione degli acquisti senza fattura. La CTP accoglieva il ricorso solo in parte, riducendo a euro 38.000,00 l’importo relativo alle fatture per operazioni inesistenti e confermando il resto. In appello il contribuente produceva anche una sentenza penale di assoluzione per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La CTR rigettava l’appello, ritenendo che gravasse sul contribuente la prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi dedotti e che tale prova non fosse stata fornita; valorizzava inoltre le dichiarazioni dell’emittente delle fatture e altri elementi fattuali, ritenendo non decisiva la successiva smentita del terzo e irrilevante la sentenza penale. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per mancata spiegazione dell’inidoneità probatoria di una scrittura privata prodotta a prova dei costi per euro 146.588,00; 2) omessa/contraddittoria motivazione sul medesimo capo, sostenendo che si trattava di prestazioni di servizi fatturate solo al pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale in relazione ai costi per fatture inesistenti, contestando la plausibilità del ragionamento presuntivo della CTR e lamentando l’omesso esame della sentenza penale assolutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’art. 116 c.p.c. e del vizio di motivazione, in realtà mirava a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo nel nuovo perimetro dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché costruito sul vecchio paradigma del vizio di motivazione non più applicabile ratione temporis e perché la censura sulla motivazione per relationem non trovava riscontro nella sentenza impugnata. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché diretto a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito in ordine alle presunzioni e perché la sentenza penale di assoluzione non vincolava il giudice tributario nel regime applicabile alla fattispecie; inoltre i fatti evocati nella decisione penale non escludevano la sovrafatturazione accertata in sede tributaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
La doglianza è ammissibile solo se si denuncia che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non l’abbia valutata secondo il regime legale; non è invece consentito censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di sindacare sufficienza o razionalità della motivazione né di riesaminare le prove.
art. 54, comma 3, d.l. 83/2012
È richiamato per affermare l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dopo il 10 settembre 2012.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, nelle prestazioni di servizi, la fatturazione e la registrazione sarebbero dovute al momento del pagamento; la Corte non accoglie tale censura perché inammissibile.
È menzionato in relazione al procedimento penale conclusosi con assoluzione per insussistenza del fatto; la Corte osserva che tale esito non vincola il giudice tributario nel caso di specie.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale che disciplina il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale dell’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega la violazione del regime legale della prova; non è consentito usare tale norma per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- L’omesso esame di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In materia tributaria, la prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi dedotti grava sul contribuente che intenda abbattere la base imponibile.
- La valutazione delle prove, incluse le presunzioni, e la scelta delle fonti ritenute più attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo specifiche violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi.
- La sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, e i fatti accertati in sede penale possono essere non decisivi se non escludono la ricostruzione fiscale posta a fondamento dell’accertamento.
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