Cassazione Penale, Ordinanza n. 05638/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per concorso in detenzione e cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, riqualificando il fatto nella lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ma nella forma aggravata del secondo periodo del comma 5, introdotto nel 2023, per la non occasionalità della condotta. Era stato inoltre ritenuto un episodio di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, contestando la sussistenza della forma aggravata per non occasionalità; 2) violazione dell’art. 62 n. 4 c.p. e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità; 3) violazione dell’art. 99 c.p. e vizio di motivazione, deducendo l’illegittimità della recidiva; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 337 c.p., contestando l’aggravante del nesso teologico, che tuttavia risultava già esclusa in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e logico sulla non occasionalità della condotta, desunta da elementi quali il quantitativo di dosi ricavabili, il luogo scelto come base operativa, il rapporto tra i correi e gli strumenti rinvenuti, tutti indicativi di un’attività illecita organizzata e stabile; ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. per la rilevante entità del lucro conseguito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla recidiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’aggravante del nesso teologico in relazione al reato di resistenza risultava già esclusa dal giudice di primo grado. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, insieme al delitto di spaccio e al reato di resistenza, nella contestazione originaria confermata in sentenza
la Corte ribadisce che il fatto può essere riqualificato nella fattispecie di lieve entità del comma 5, ma la non occasionalità della condotta integra la forma aggravata del secondo periodo del medesimo comma e, al contempo, esclude la lieve entità
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; nel caso concreto è stata confermata nella forma aggravata per non occasionalità
l’attenuante del lucro di speciale tenuità è astrattamente applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti e compatibile con il fatto lieve, ma richiede un lucro di speciale tenuità; nel caso concreto è stata esclusa per la rilevante entità del profitto
norma sulla recidiva; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata
reato di resistenza a pubblico ufficiale; la dedotta aggravante del nesso teologico era già stata esclusa in primo grado
richiamato per affermare che l’impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità per genericità
art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990
l’aggravante della non occasionalità costituisce elemento specializzante della fattispecie ed è valorizzata da indici fattuali come organizzazione, stabilità dell’attività e modalità esecutive
d.l. 15 settembre 2023, n. 123
norma introduttiva della forma aggravata del secondo periodo del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990
legge 13 novembre 2023, n. 159
legge di conversione del d.l. n. 123/2023, che ha introdotto la forma aggravata per non occasionalità
Massime di principio
- Nel reato di detenzione o cessione di stupefacenti di lieve entità, la non occasionalità della condotta, desunta da indici concreti come quantità di droga, base operativa, collaborazione tra più soggetti e strumenti dell’attività illecita, integra la forma aggravata del secondo periodo del comma 5 ed è incompatibile con una lettura meramente episodica del fatto.
- L’attenuante del lucro di speciale tenuità è in astratto applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti ed è compatibile con il fatto lieve, ma richiede che il profitto perseguito o conseguito sia effettivamente di speciale tenuità; un lucro rilevante ne impedisce il riconoscimento.
- La deduzione di vizi di legge o di motivazione in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Se un aggravante è già stata esclusa dal giudice di primo grado, la censura che la riproponga senza confrontarsi con tale dato è inammissibile.
- La motivazione di merito sulla qualificazione del fatto, quando fondata su una valutazione globale e su elementi fattuali coerenti e non illogici, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
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