Cassazione Civile, Ordinanza n. 09728/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia in cui l'agente aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della società preponente al pagamento di differenze provvigionali, indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela, FIRR e indennità ex art. 1751-bis c.c. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato l'AEC Commercio invece dell'AEC Industria, richiamando l'iscrizione della società a Confindustria e la presunta diversa disciplina delle voci pretese dall'agente; 2) contestava l'interpretazione della clausola contrattuale sulle provvigioni, lamentando che la Corte avesse valorizzato il dato letterale senza considerare il complessivo regolamento negoziale e la buona fede, e sostenendo che i costi di impianto stampa non potessero concorrere all'imponibile provvigionale; 3) censurava la negazione della giusta causa di recesso, deducendo che l'agente avrebbe incassato direttamente somme e, secondo il ricorso, avrebbe persino apposto firme apocrife su assegni, oltre a sostenere che la contestazione non fosse tardiva. La Corte di merito aveva invece ritenuto non provata la giusta causa, irrilevante la dedotta applicazione dell'AEC Industria per mancata specificazione delle differenze concrete e corretta l'esclusione dal non imponibile solo delle maggiorazioni di prezzo specificamente indicate e provate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di decisività, perché la società non aveva indicato in concreto la disciplina dell'AEC Industria né depositato i testi degli accordi per dimostrarne le differenze rispetto all'AEC Commercio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava soltanto a contrapporre una diversa interpretazione del contratto di agenzia a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito, senza evidenziare reali violazioni dei canoni ermeneutici o illogicità della motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la censura presupponeva una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello, inclusa la circostanza della firma apocrifa e la data di conoscenza dei fatti, e dunque tendeva a sollecitare un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo ex n. 3 non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, ma solo per denunciare reali violazioni di legge.
art. 1, Accordo Economico Collettivo 20.3.2002 agenti settore industria
la società lo invocava per sostenere l'applicazione dell'AEC Industria; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non era stata dimostrata in concreto la diversa disciplina.
richiamati a sostegno della doglianza sull'accordo collettivo; la Corte non entra nel merito perché il motivo difetta di decisività e non dimostra le ricadute concrete della pretesa diversa disciplina.
artt. 1362, 1363, 1366, 1371, 1375 e 1175 c.c.
le norme ermeneutiche e di correttezza contrattuale devono essere specificamente indicate e violate in modo argomentato; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto a quella del giudice di merito.
la nozione di giusta causa di recesso, applicabile anche al rapporto di agenzia, resta ancorata a una valutazione di gravità della condotta incompatibile con la prosecuzione del rapporto, valutazione riservata al merito se conforme ai canoni di legge.
richiamato nel motivo sul recesso; la Corte non affronta il merito della disciplina poiché la censura è inammissibile in quanto fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in presenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia supportata da una delle possibili interpretazioni plausibili; per dedurre violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e come.
- La doglianza relativa all'applicazione di un accordo collettivo è inammissibile se la parte non specifica in concreto le differenze normative tra i testi contrapposti e non ne dimostra la decisività sulla decisione impugnata.
- La giusta causa di recesso, anche nel rapporto di agenzia, va valutata in base alla gravità oggettiva e soggettiva della condotta e alla sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; tuttavia la critica di tale valutazione non è proponibile in cassazione se si fonda su fatti non accertati nella sentenza impugnata o su una diversa datazione degli eventi.
- La contestazione del merito non può essere veicolata come violazione di legge quando richiede la sostituzione dell'accertamento compiuto dal giudice di merito con un accertamento alternativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09667/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09668/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09669/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09670/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09673/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09682/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →