Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15898/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale e dalla conseguente sanzione amministrativa per guida senza patente, contestata al conducente e, per quanto rileva, al proprietario del veicolo. Il giudice di pace aveva confermato la sanzione; il tribunale, in sede di appello, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., ritenendo non ragionevolmente probabile l'accoglimento dell'appello sulla base dell'accertamento che la patente estera esibita dal conducente, già destinatario di revoca della patente italiana, era falsa. I ricorrenti hanno impugnato sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado con due motivi: 1) violazione dell'art. 348-ter c.p.c., perché il tribunale avrebbe fondato l'inammissibilità su ragioni nuove e diverse da quelle poste dal primo giudice, valorizzando una questione - la falsità della patente estera - ritenuta assorbita in primo grado e accertata, a loro dire, sulla base di una relazione tecnica prodotta tardivamente solo in appello; 2) violazione di varie disposizioni del codice della strada e dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che, essendo autentica la patente estera esibita ai verbalizzanti, al più avrebbero dovuto rispondere della diversa e meno grave ipotesi di guida con patente scaduta, non di guida senza patente.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. solo nei limiti dei vizi propri dell'ordinanza, ma ha confermato nel merito la correttezza della decisione di appello: il tribunale aveva legittimamente superato il mero giudizio prognostico tipico dell'art. 348-bis c.p.c., affrontando una questione dirimente, cioè l'autenticità della patente estera, perché solo la falsità del documento poteva giustificare la sanzione per guida senza patente. Ha inoltre escluso che la produzione in appello della relazione tecnica fosse preclusa, poiché nel rito applicabile all'opposizione era consentita la produzione di documenti indispensabili ai sensi dell'art. 437 c.p.c. Di conseguenza il primo motivo è stato respinto e il secondo dichiarato inammissibile, poiché l'ordinanza aveva assunto valore di sentenza impugnabile ex art. 360 c.p.c., con conseguente impossibilità di proporre ricorso anche contro la sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente al giudice d'appello una delibazione sommaria sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, senza cognizione piena del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità è impugnabile in cassazione per vizi propri; se il giudice d'appello sostituisce o integra con motivazione dirimente quella del primo giudice, l'ordinanza assume valore sostanziale di sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    quando l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. contiene una decisione sostitutiva o dirimente, essa è ricorribile in cassazione nei modi ordinari previsti per le sentenze.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    l'opposizione in materia sanzionatoria era soggetta al rito delle controversie di lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    nel giudizio di appello del rito lavoro è ammessa la produzione di documenti indispensabili per la decisione, anche se formati o prodotti tardivamente.

  • art. 2 d.lgs. 150/2011

    non esclude l'applicazione delle regole del rito lavoro compatibili con il procedimento considerato.

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992

    prevedono la sanzione per guida senza patente nei casi in cui il titolo di guida estero non sia utilizzabile secondo le condizioni previste dal codice della strada.

  • art. 126, comma 7, d.lgs. 285/1992

    configura una violazione meno grave, collegata alla guida con patente scaduta, distinta dalla guida senza patente.

  • art. 126, comma 11, d.lgs. 285/1992

    richiamato come regime sanzionatorio per la guida con patente scaduta nel contesto delle patenti estere.

  • art. 135 d.lgs. 285/1992

    disciplina l'uso in Italia delle patenti rilasciate da Stati non UE/SEE, distinguendo tra patente valida, residenza in Italia e necessità di permesso internazionale o traduzione ufficiale, nonché le conseguenze della patente non più valida dopo un anno di residenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione non per il solo fatto di contenere una motivazione diversa o più ampia rispetto a quella del primo giudice, ma solo nei limiti dei vizi propri o quando il giudice d'appello sostituisca alla decisione di primo grado una motivazione dirimente che ne integra sostanzialmente il contenuto decisorio.
  • Nel rito applicabile alle opposizioni sanzionatorie soggette alle regole del rito lavoro, è ammissibile in appello la produzione di documenti indispensabili per la decisione, cioè di documenti idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale rilevante.
  • Quando la qualificazione della violazione amministrativa dipende dall'autenticità e validità del titolo di guida estero, tale accertamento non è marginale ma dirimente, perché può spostare la fattispecie dalla guida senza patente alla meno grave guida con patente scaduta.
  • Non è consentito proporre ricorso per cassazione contemporaneamente avverso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., quando questa assuma valore sostanziale di sentenza, e avverso la sentenza di primo grado, poiché il regime di impugnazione della sentenza di primo grado resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.