Cassazione Civile, Ordinanza n. 15898/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale e dalla conseguente sanzione amministrativa per guida senza patente, contestata al conducente e, per quanto rileva, al proprietario del veicolo. Il giudice di pace aveva confermato la sanzione; il tribunale, in sede di appello, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., ritenendo non ragionevolmente probabile l'accoglimento dell'appello sulla base dell'accertamento che la patente estera esibita dal conducente, già destinatario di revoca della patente italiana, era falsa. I ricorrenti hanno impugnato sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado con due motivi: 1) violazione dell'art. 348-ter c.p.c., perché il tribunale avrebbe fondato l'inammissibilità su ragioni nuove e diverse da quelle poste dal primo giudice, valorizzando una questione - la falsità della patente estera - ritenuta assorbita in primo grado e accertata, a loro dire, sulla base di una relazione tecnica prodotta tardivamente solo in appello; 2) violazione di varie disposizioni del codice della strada e dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che, essendo autentica la patente estera esibita ai verbalizzanti, al più avrebbero dovuto rispondere della diversa e meno grave ipotesi di guida con patente scaduta, non di guida senza patente.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. solo nei limiti dei vizi propri dell'ordinanza, ma ha confermato nel merito la correttezza della decisione di appello: il tribunale aveva legittimamente superato il mero giudizio prognostico tipico dell'art. 348-bis c.p.c., affrontando una questione dirimente, cioè l'autenticità della patente estera, perché solo la falsità del documento poteva giustificare la sanzione per guida senza patente. Ha inoltre escluso che la produzione in appello della relazione tecnica fosse preclusa, poiché nel rito applicabile all'opposizione era consentita la produzione di documenti indispensabili ai sensi dell'art. 437 c.p.c. Di conseguenza il primo motivo è stato respinto e il secondo dichiarato inammissibile, poiché l'ordinanza aveva assunto valore di sentenza impugnabile ex art. 360 c.p.c., con conseguente impossibilità di proporre ricorso anche contro la sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente al giudice d'appello una delibazione sommaria sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, senza cognizione piena del merito.
l'ordinanza di inammissibilità è impugnabile in cassazione per vizi propri; se il giudice d'appello sostituisce o integra con motivazione dirimente quella del primo giudice, l'ordinanza assume valore sostanziale di sentenza.
quando l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. contiene una decisione sostitutiva o dirimente, essa è ricorribile in cassazione nei modi ordinari previsti per le sentenze.
l'opposizione in materia sanzionatoria era soggetta al rito delle controversie di lavoro.
nel giudizio di appello del rito lavoro è ammessa la produzione di documenti indispensabili per la decisione, anche se formati o prodotti tardivamente.
non esclude l'applicazione delle regole del rito lavoro compatibili con il procedimento considerato.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992
prevedono la sanzione per guida senza patente nei casi in cui il titolo di guida estero non sia utilizzabile secondo le condizioni previste dal codice della strada.
art. 126, comma 7, d.lgs. 285/1992
configura una violazione meno grave, collegata alla guida con patente scaduta, distinta dalla guida senza patente.
art. 126, comma 11, d.lgs. 285/1992
richiamato come regime sanzionatorio per la guida con patente scaduta nel contesto delle patenti estere.
disciplina l'uso in Italia delle patenti rilasciate da Stati non UE/SEE, distinguendo tra patente valida, residenza in Italia e necessità di permesso internazionale o traduzione ufficiale, nonché le conseguenze della patente non più valida dopo un anno di residenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione non per il solo fatto di contenere una motivazione diversa o più ampia rispetto a quella del primo giudice, ma solo nei limiti dei vizi propri o quando il giudice d'appello sostituisca alla decisione di primo grado una motivazione dirimente che ne integra sostanzialmente il contenuto decisorio.
- Nel rito applicabile alle opposizioni sanzionatorie soggette alle regole del rito lavoro, è ammissibile in appello la produzione di documenti indispensabili per la decisione, cioè di documenti idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale rilevante.
- Quando la qualificazione della violazione amministrativa dipende dall'autenticità e validità del titolo di guida estero, tale accertamento non è marginale ma dirimente, perché può spostare la fattispecie dalla guida senza patente alla meno grave guida con patente scaduta.
- Non è consentito proporre ricorso per cassazione contemporaneamente avverso l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., quando questa assuma valore sostanziale di sentenza, e avverso la sentenza di primo grado, poiché il regime di impugnazione della sentenza di primo grado resta assorbito.
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