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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 605 mila euro nei confronti di un fideiussore, in relazione a debiti derivanti da rapporti di conto corrente, conto anticipi e mutuo intestati alla società debitrice principale. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione il fideiussore ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all'art. 1832 c.c. e all'art. 2697 c.c., sostenendo che l'approvazione degli estratti conto non precludesse contestazioni sulla validità ed efficacia dei rapporti sottostanti e che gli estratti prodotti non fossero prova sufficiente del credito; 2) violazione degli artt. 1421 e 2697 c.c. e degli artt. 633, 638 e 645 c.p.c., per asserita inversione dell'onere della prova a carico del correntista/fideiussore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè i saldi iniziali negativi risultanti da documenti monitori al 1 settembre 2008, con conseguente necessità di prova anche delle movimentazioni anteriori; 4) violazione degli artt. 1362 ss. e 2558 c.c., oltre che di norme processuali, per mancato rilievo del subentro della banca opposta nei rapporti già facenti capo ad altro istituto, con pretesa rilevanza dei rapporti originari; 5) nullità per omessa pronuncia sulla mancata produzione del contratto originario di fideiussione, ritenendo prodotta solo una scrittura di conferma/integrazione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che il fideiussore non aveva tempestivamente e specificamente contestato, nei gradi di merito, il saldo iniziale dei conti né aveva allegato in modo puntuale la nullità parziale dei precedenti rapporti bancari e dei relativi addebiti; perciò non poteva pretendersi la produzione integrale degli estratti conto antecedenti né il rilievo d'ufficio di nullità non adeguatamente dedotte. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sul subentro dell'istituto creditore e sulle clausole invalide era tardiva e che nuove questioni di fatto non possono essere introdotte in cassazione. Quanto al quinto motivo, lo ha respinto perché la Corte territoriale aveva implicitamente esaminato la questione qualificando il documento prodotto come fideiussione; inoltre la censura era non autosufficiente e comunque priva di decisività, poiché anche una scrittura ricognitiva avrebbe potuto provare il precedente accordo di garanzia. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione risulta incompatibile con la decisione adottata o comunque implicitamente disattesa dalla sentenza di merito.

  • art. 1832 c.c.

    L'approvazione dell'estratto conto preclude contestazioni sulle singole annotazioni, ma non impedisce in astratto di contestare validità ed efficacia del rapporto sottostante; tuttavia tale contestazione deve essere tempestiva e specifica.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi e dei fatti che fondano nullità o illegittimità degli addebiti resta a carico di chi li deduce; il giudice non può supplire con ricerca autonoma delle ragioni della domanda o dell'eccezione.

  • art. 1421 c.c.

    Il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità non esonera la parte dall'allegare tempestivamente gli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del procedimento monitorio e della prova del credito azionato in via ingiuntiva.

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla documentazione posta a base del ricorso monitorio.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo deve contenere contestazioni specifiche e tempestive sui fatti costitutivi del credito e sugli addebiti contestati.

  • art. 119, comma 3, t.u.b.

    La contestazione degli estratti conto e delle relative poste va formulata tempestivamente nel termine previsto per ottenere la documentazione bancaria.

  • art. 120 t.u.b.

    La capitalizzazione trimestrale degli interessi era ritenuta conforme alla disciplina allora vigente, in presenza di clausola contrattuale che la prevedeva con reciprocità.

  • art. 2558 c.c.

    Il motivo sul subentro nella posizione contrattuale della banca è stato ritenuto tardivo e non decisivo in assenza di specifiche deduzioni di merito.

  • d.lgs. n. 206/2005

    La disciplina consumeristica era stata esclusa nei gradi di merito; la Cassazione non ha ritenuto di dover riesaminare il punto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stata disposta la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'approvazione dell'estratto conto rende in linea di principio incontestabili le singole annotazioni, ma non impedisce contestazioni sulla validità del rapporto sottostante; tali contestazioni, però, devono essere specifiche, tempestive e riferite ai fatti costitutivi dell'illegittimità dedotta.
  • Se il correntista o il fideiussore contesta addebiti illegittimi, usura, anatocismo o altre nullità che incidono sul saldo, la banca deve produrre una documentazione idonea a ricostruire il rapporto; tuttavia tale onere sorge in concreto solo in presenza di contestazioni puntuali e tempestive sulla posta iniziale o sulle movimentazioni rilevanti.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non può sostituirsi alla parte nella ricerca dei fatti che fondano la nullità o l'illegittimità delle poste contabili: il rilievo officioso delle nullità presuppone comunque l'allegazione degli elementi di fatto necessari a supporto.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o censure che richiedano accertamenti istruttori non compiuti nei gradi di merito.
  • La mancata pronuncia su un motivo di appello non ricorre quando la sentenza impugnata abbia deciso in senso logicamente incompatibile con la tesi dedotta, così da implicarne il rigetto.
  • La contestazione degli estratti conto da parte del fideiussore segue, quanto all'onere di specificità e tempestività, le medesime regole che valgono per il correntista garantito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoFideiussioneInadempimentoGiudizio per cassazioneDecreto ingiuntivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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