Cassazione Civile, Ordinanza n. 09911/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di scioglimento della comunione su uno "stradone" rurale sito in Lucera, acquistato insieme a un fabbricato rurale e ad altri fondi serviti dalla strada. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi il bene indivisibile perché ancora funzionale all'accesso dei terreni dei comunisti. In appello, invece, la domanda veniva accolta: la Corte territoriale riteneva irrilevante la destinazione concreta della strada e applicava l'art. 1111 c.c., attribuendo il bene all'attrice quale maggiore quotista, previo conguaglio. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per la presenza nel collegio di un giudice ausiliario di appello, con richiesta di sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 1112 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe ignorato il limite al diritto di scioglimento della comunione quando il bene, se diviso, cesserebbe di servire all'uso cui è destinato; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente nella effettiva funzione dello stradone come accesso a tutti i fondi dei condividenti e non al solo fondo dell'attrice, con rischio di interclusione di una particella del ricorrente in caso di alienazione di parte dei suoi beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sulla partecipazione dei giudici ausiliari alle Corti d'appello, come modulata dalla Corte costituzionale, non travolge le sentenze rese prima del termine finale fissato per il riordino della magistratura onoraria. Nel merito, ha però censurato la sentenza impugnata perché aveva considerato solo l'art. 1111 c.c., senza applicare il limite di cui all'art. 1112 c.c.: la divisione non può essere disposta quando il bene comune, se diviso, cesserebbe di servire all'uso cui è destinato, e tale limite ricorre anche per una strada comune adibita concordemente a servizio delle proprietà individuali dei comproprietari. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la divisibilità del bene alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Invocato come norma sulla nullità della sentenza per composizione del collegio ritenuta illegittima; la Corte ha escluso la nullità nel caso concreto.
Riconosce il diritto potestativo del singolo comunista di chiedere lo scioglimento della comunione, ma non in modo assoluto e incondizionato, perché incontra il limite previsto dall'art. 1112 c.c.
Preclude la divisione dei beni comuni quando, divisi, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinati; il limite opera anche per beni comuni funzionali, come una strada di accesso a fondi dei comunisti.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; nel caso concreto, il fatto decisivo era la funzione concreta dello stradone.
artt. 102 e 106 Cost.
Richiamati nel motivo sulla composizione del collegio per denunciare il contrasto della disciplina dei giudici ausiliari con la Costituzione.
d.l. n. 69/2013, artt. 62-72, conv. con modif. in L. n. 98/2013
Normativa sulla nomina dei giudici ausiliari di appello; la questione di legittimità è stata ritenuta non idonea a travolgere la sentenza impugnata nel periodo transitorio indicato dalla Corte costituzionale.
Richiamato quale termine di completamento del riordino della magistratura onoraria, fissato al 31 ottobre 2025.
Corte cost. n. 41/2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate solo nella parte in cui non limitano temporalmente l'impiego dei giudici ausiliari, lasciandole operative fino al completamento del riordino.
Corte cost. n. 10/2015
Richiamata in tema di bilanciamento tra valori costituzionali e modulazione temporale degli effetti della declaratoria di illegittimità.
Massime di principio
- Il diritto del singolo comproprietario di chiedere lo scioglimento della comunione non è assoluto: deve coordinarsi con il limite posto dalla disciplina dei beni che, se divisi, perderebbero la destinazione impressa dai comunisti.
- L'art. 1112 c.c. opera come eccezione al principio generale dell'art. 1111 c.c. e tutela la conservazione della destinazione funzionale del bene comune, non il mero comodo godimento.
- Quando il bene comune sia strumentale e accessorio rispetto ai beni esclusivi dei partecipanti, come una strada comune utilizzata per l'accesso ai fondi, il giudice deve verificare in concreto se la divisione o l'assegnazione esclusiva ne comprometterebbe l'uso originario.
- L'assegnazione del bene comune a uno dei condividenti può essere illegittima se non è accompagnata da strumenti idonei a preservare le utilità precedentemente assicurate dalla comunione, ad esempio mediante costituzione di una servitù sostitutiva.
- Le questioni sulla composizione del collegio con giudici ausiliari non determinano automaticamente la nullità delle sentenze rese nel periodo in cui la loro presenza è stata temporaneamente ritenuta tollerabile dalla Corte costituzionale.
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