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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società chiedevano la restituzione della tassa portuale versata da luglio 1994 a marzo 1995 per le operazioni di sbarco del greggio e imbarco dei prodotti raffinati effettuate alle piattaforme offshore R1 e R2, situate a circa sei chilometri dalla costa e collegate alla raffineria tramite oleodotti. Sostenevano che tali operazioni fossero fuori dall’ambito geografico assoggettato alla tassa. Dopo la cassazione con rinvio, la Corte d’appello aveva accolto l’appello del Ministero ritenendo che l’art. 1, comma 986, della legge n. 296/2006 avesse assoggettato alla tassa anche le operazioni presso piattaforme e strutture di ormeggio. In cassazione, le società hanno contestato: (1) l’omesso accertamento dell’inclusione delle piattaforme nell’area portuale o nell’ambito territoriale dell’autorità marittima; (2) la natura interpretativa, anziché innovativa e non retroattiva, della norma del 2006; (3) la sua legittimità costituzionale, in ragione dell’effetto retroattivo; (4) il contrasto con il diritto dell’Unione europea per asserita discriminazione delle merci secondo origine o destinazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha chiarito che la disposizione del 2006 è di interpretazione autentica e può applicarsi anche agli approdi e alle strutture di ormeggio, inclusi i terminali petroliferi, ma la tassa è dovuta solo se lo scalo ricade in un’area portuale delimitata dal decreto ministeriale previsto dalla legge n. 84/1994 oppure, in mancanza, nell’ambito territoriale di competenza dell’autorità marittima. La Corte d’appello non aveva svolto questo accertamento. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per le verifiche e la decisione nel merito, anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il quarto motivo è inammissibile perché la dedotta discriminazione e il contrasto con il diritto UE erano formulati in modo generico e ipotetico. Non è stata decisa definitivamente la debenza della tassa né disposta la restituzione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986

    la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, ha natura di interpretazione autentica, sicchè la tassa portuale per le operazioni di sbarco e imbarco delle navi, di cui alla L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi attraverso cui avviene la movimentazione dei prodotti petroliferi, che rientri in una area portuale istituita con il D.M. previsto dagli artt. 4, comma 4, e 6, comma 7 legge medesima, ovvero, in assenza di tale istituzione, sia incluso nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità marittima

    La disposizione è interpretativa e chiarisce che la tassa può riguardare anche piattaforme e terminali petroliferi, ma non elimina il requisito territoriale: lo scalo deve ricadere in un’area portuale formalmente delimitata o, se questa manca, nell’ambito di competenza dell’autorità marittima.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6

    la tassa portuale sulle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci prevista dalla L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall'utilizzazione di servizi portuali, è collocato all'interno della circoscrizione di un'"area portuale", determinata con il D.M. previsto dall'art. 4, comma 4, e art. 6, comma 7 medesima legge, che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa Autorità portuale.

    La tassa non dipende dalla proprietà dello scalo né dall’effettivo utilizzo di servizi portuali; il presupposto geografico è l’inclusione nell’area portuale delimitata con decreto ministeriale.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4, comma 4, e 6, comma 7

    un porto, sia nella sua specie di bene porto sia nella sua specie di area portuale, è individuato e definito con l'adozione del decreto ministeriale ex L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 4 e art. 6, comma 7, che delimita ed individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale e classifica i porti

    Il decreto ministeriale individua e delimita l’area portuale e la circoscrizione territoriale rilevanti per stabilire se una struttura di ormeggio ricada nel presupposto geografico della tassa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, comprese le censure relative alla normativa tributaria e al diritto dell’Unione.

  • Costituzione, art. 134

    È richiamato dalle ricorrenti a fondamento della questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la contestazione costituzionale perché la norma retroattiva costituisce interpretazione autentica conforme a una delle letture possibili della disciplina precedente.

  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    È richiamata dalle ricorrenti nella censura sulla retroattività della norma, ma la Corte non svolge una distinta interpretazione convenzionale.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, artt. 23, 25, 30 e 133

    La censura fondata sul diritto UE è dichiarata inammissibile perché le società non hanno specificato concretamente come la tassa producesse una discriminazione delle merci in base all’origine o alla destinazione.

Massime di principio

  • Una norma qualificata come interpretazione autentica può applicarsi anche a fatti anteriori se la lettura da essa chiarita era già una delle interpretazioni plausibili della disciplina previgente; in questa controversia la Corte ha ritenuto tale condizione soddisfatta.
  • L’estensione della tassa a piattaforme e strutture di ormeggio non comporta che ogni terminale offshore sia automaticamente imponibile: occorre verificare la sua inclusione nell’area portuale delimitata dal decreto ministeriale o, in mancanza, nell’ambito territoriale dell’autorità marittima.
  • Per il presupposto geografico della tassa sono irrilevanti, di per sé, la proprietà privata della struttura e l’effettivo utilizzo dei servizi portuali; è decisiva la sua collocazione territoriale secondo i confini giuridicamente individuati.
  • Quando il giudice di rinvio non svolge l’accertamento fattuale richiesto dal principio di diritto della Cassazione, la decisione può essere cassata e rinviata per le necessarie verifiche; il rinvio, tuttavia, non equivale a una decisione definitiva sull’imponibilità o sul diritto al rimborso.
  • Una censura di incompatibilità con il diritto UE deve indicare in modo concreto il meccanismo discriminatorio e il suo effetto; deduzioni meramente ipotetiche o assertive possono essere dichiarate inammissibili.

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