Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21176/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, assunto come imbianchino, impugna il licenziamento disciplinare intimatogli da una società edile. La controversia nasce da due addebiti: da un lato il rifiuto di sottoscrivere e di eseguire un ordine di servizio con cui la datrice richiedeva lavoro straordinario il sabato, con preavviso inferiore alle 48 ore ma in presenza, secondo i giudici di merito, di urgenti esigenze del cantiere; dall’altro lo svolgimento, nei giorni immediatamente successivi, di attività edilizia presso terzi ritenuta concorrenziale e in violazione del regolamento aziendale. Il ricorrente deduceva: violazione delle norme sul lavoro straordinario e dei doveri di correttezza e buona fede; omesso esame del fatto che l’attività presso terzi sarebbe stata gratuita e per amicizia; violazione dell’obbligo di contestazione disciplinare e della privacy; insussistenza della giusta causa e natura ritorsiva del recesso. La società resisteva chiedendo la conferma della legittimità del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché il datore, nel quadro dell’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 22 del c.c.n.l. applicabile, poteva richiedere lavoro straordinario anche con preavviso ridotto in presenza di urgenti esigenze tecnico-produttive/di committenza, purché nel rispetto di correttezza e buona fede; la valutazione della Corte d’appello su tali presupposti è di merito e non rivalutabile. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché il fatto storico era stato esaminato e la doglianza atteneva alla qualificazione giuridica dell’attività come gratuita e amichevole, oltre che alla mancata ammissione di prove testimoniali non decisivi ai fini del vizio denunciabile in cassazione. Dichiara inammissibile il terzo motivo per mancato confronto con la ratio decidendi (tardività della censura ex art. 7 Stat. lav.) e per genericità della doglianza privacy. Respinge il quarto motivo perché la Corte territoriale ha correttamente ravvisato la giusta causa in ragione della combinazione tra rifiuto ingiustificato dello straordinario e svolgimento di attività lavorativa concorrenziale; una volta confermata la giusta causa, resta assorbita la doglianza sul licenziamento ritorsivo. Il ricorrente è condannato alle spese e viene disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 66 del 2003

    "1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto... 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro"

    La disposizione consente, tramite la contrattazione collettiva, di disciplinare e imporre entro limiti di legge il lavoro straordinario; in presenza di clausola collettiva, il datore può richiederlo anche oltre il preavviso ordinario se ricorrono esigenze eccezionali o comunque se la deroga è prevista dal contratto collettivo.

  • art. 22 c.c.n.l. Edilizia Artigianato

    "la richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili e occasionali"

    Il preavviso di 48 ore non opera rigidamente nei casi urgenti; per il sabato è prevista una preventiva comunicazione sindacale quando lo straordinario sia disposto per obiettive esigenze tecnico-produttive.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Il potere datoriale di richiedere lavoro straordinario deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.

  • art. 41, comma 2, Cost.

    Le prerogative datoriali devono essere lette nel bilanciamento con i limiti derivanti dalla tutela della persona del lavoratore e dai principi di correttezza e buona fede.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda il fatto storico decisivo non esaminato, non la diversa qualificazione giuridica del fatto né la mera mancata ammissione di prove se non decisive.

  • art. 7 L. n. 300 del 1970

    La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha ritenuto la doglianza tardiva, la critica va proposta su tale specifica ragione.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento è integrata quando la condotta del lavoratore, valutata complessivamente, compromette in modo grave il vincolo fiduciario, anche per la combinazione di più addebiti disciplinari.

  • art. 4 L. n. 604 del 1966

    Richiamata ai fini della disciplina del recesso datoriale, senza esito autonomo nella decisione.

  • art. 15 L. n. 300 del 1970

    Richiamata in relazione alla dedotta natura ritorsiva del licenziamento, ma il relativo profilo è assorbito dal riconoscimento della giusta causa.

  • art. 3 L. n. 108 del 1990

    Richiamata in collegamento con la disciplina del licenziamento ritorsivo e della tutela contro il recesso illegittimo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva disciplina il lavoro straordinario, il datore può richiederlo nei limiti pattizi e di legge; il rifiuto del lavoratore è disciplinarmente rilevante solo se la richiesta è conforme alla disciplina collettiva e ai canoni di correttezza e buona fede.
  • In sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di contestare la qualificazione giuridica di un fatto già esaminato dal giudice di merito, né di ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è deducibile in cassazione solo se la prova avrebbe potuto dimostrare un fatto storico decisivo non altrimenti esaminato, con efficacia idonea a sovvertire il fondamento della decisione di merito.
  • La censura per violazione di norme processuali o disciplinari deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; diversamente è inammissibile.
  • La giusta causa di licenziamento può derivare dalla valutazione congiunta di più condotte del lavoratore, specie se incidono sul vincolo fiduciario e coinvolgono sia l'inosservanza di un ordine legittimo sia lo svolgimento di attività concorrenziale o comunque incompatibile con l'obbligo di fedeltà.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.