Cassazione Civile, Ordinanza n. 20717/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto i costi portati da fatture emesse da un soggetto cooperativo e da un’impresa individuale, ritenendo che la documentazione fosse troppo generica per provare l’effettività, l’inerenza e la congruità delle prestazioni fatturate. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR, invece, aveva accolto l’appello della contribuente, valorizzando il fatto che le prestazioni riguardassero lavorazioni svolte da manodopera terza inserita nel processo produttivo aziendale e che la contribuente non potesse conoscere nel dettaglio le singole posizioni lavorative, disponendo solo di appunti interni per verificare la corrispondenza dei costi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme su deducibilità dei costi e detrazione IVA, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la genericità delle fatture non consente di ritenere provati natura, qualità, quantità e reale esistenza delle prestazioni e che, in difetto dei requisiti formali e contenutistici della fattura, l’onere di dimostrare l’effettività dei costi resta a carico del contribuente. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per vari profili, tutti disattesi dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente e ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha ribadito che, in materia di imposte sui redditi e di IVA, l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e, se contestata, la coerenza economica dei costi grava sul contribuente; la mera contabilizzazione non basta e la fattura è idonea come prova solo se contiene indicazioni sufficienti su natura, qualità e quantità delle prestazioni. Poiché la CTR si era limitata ad affermare che, per la natura dell’appalto e della manodopera terza, la società non poteva disporre di dettagli ulteriori, senza verificare se la contribuente avesse assolto l’onere probatorio mediante documentazione integrativa idonea, la sentenza di appello è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, nel senso che il contribuente deve provare esistenza, inerenza e coerenza economica della spesa dedotta.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA, nel senso che il diritto alla detrazione presuppone la prova delle condizioni sostanziali richieste.
art. 21, comma 2, lett. b) e g), d.P.R. n. 633 del 1972
Le fatture devono indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni per essere prova idonea e consentire i controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria della CTR, in relazione alla pretesa prova per presunzioni della sussistenza dei costi.
La prova dell’esistenza e dell’inerenza del costo grava sul contribuente che intende dedurlo o detrarlo.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha escluso la sua violazione ritenendo che il ricorso contenesse un’esposizione dei fatti di causa chiara ed esauriente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE
La disciplina unionale richiede l’indicazione dell’entità, natura e data dei servizi per consentire il controllo dell’imposta e del diritto alla detrazione.
art. 219 direttiva 2006/112/CE
Sono equiparati a fattura anche i documenti che modificano o richiamano specificamente la fattura iniziale, rilevando le informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.
Massime di principio
- In materia di deducibilità dei costi d’impresa e detrazione IVA, il contribuente sopporta l’onere di provare l’esistenza della spesa, la sua inerenza all’attività e, se contestata, la sua coerenza economica; la sola registrazione contabile non è sufficiente.
- La fattura costituisce prova favorevole al contribuente solo se reca indicazioni idonee a identificare compiutamente natura, qualità e quantità della prestazione; la genericità del documento ne riduce o esclude l’efficacia probatoria.
- Se l’Amministrazione contesta la mancanza di requisiti formali e sostanziali delle fatture, il contribuente può integrare la prova con documentazione ulteriore, ma resta comunque gravato dell’onere di fornire elementi idonei a dimostrare l’effettività dell’operazione.
- Il giudice di merito non può riconoscere costi o IVA detraibile limitandosi a valorizzare la coerenza astratta della spesa con il processo produttivo, se non accerta anche, sulla base della prova fornita dal contribuente, la reale esistenza e l’inerenza delle prestazioni fatturate.
- In presenza di fatture generiche, l’impossibilità per il contribuente di conoscere dettagli interni del rapporto tra prestatore e appaltatore non esonera dall’onere di prova sulle condizioni sostanziali del costo o della detrazione.
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