Cassazione Civile, Ordinanza n. 21133/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’asserita sottrazione, da parte di un soggetto indicato come promotore finanziario o comunque operante nei fatti presso l’istituto, di somme dal conto corrente intestato al de cuius. I coeredi del titolare del conto hanno chiesto la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno, invocando la responsabilità del preponente per il fatto del preposto ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, ovvero dell’art. 2049 c.c., quantificando il pregiudizio in euro 106.000,00. L’istituto bancario ha chiamato in causa il soggetto ritenuto autore materiale dei fatti e gli eredi dello stesso. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 31, terzo comma, TUF e dell’art. 2049 c.c., assumendo che la responsabilità dell’intermediario sussisterebbe anche quando le incombenze di fatto del preposto abbiano agevolato l’illecito; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 10 d.lgs. n. 11 del 2010, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente addossato agli attori l’onere di provare che la condotta del terzo non avesse agevolato il danno e avrebbe esonerato l’intermediario dalla prova del corretto funzionamento dei sistemi e del controllo sul promotore di fatto; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 132, n. 4, 156, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., lamentando un contrasto tra esclusione del nesso di occasionalità e irrilevanza delle prove; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserito uso di presunzioni illogiche circa la disponibilità dei codici di accesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi perché costruiti su una ricostruzione fattuale incompatibile con quella accertata dalla Corte territoriale, che aveva escluso in fatto sia un rapporto di preposizione, anche solo di fatto, sia qualsiasi collegamento funzionale del soggetto autore materiale con l’intermediario. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la sentenza d’appello non era affetta da contraddittorietà irriducibile, ma conteneva un apprezzamento di merito sulla non significatività delle risultanze istruttorie e sull’insussistenza del rapporto di preposizione. Il ricorso è stato quindi respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dei controricorrenti e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, terzo comma, d.lgs. n. 58 del 1998
La responsabilità dell’intermediario presuppone il nesso di occasionalità necessaria con l’attività del promotore; nel caso deciso tale presupposto è stato escluso in fatto per mancanza di preposizione, anche di mero fatto.
È richiamato quale norma generale sulla responsabilità dei padroni e committenti, ma la sua applicazione è negata perché manca un rapporto di preposizione o comunque un inserimento funzionale del terzo nell’organizzazione del preponente.
La censura sul riparto dell’onere della prova è dichiarata inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella accertata dal giudice di merito.
art. 10 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
È evocato dal ricorrente in tema di operazioni di pagamento e prova dell’autenticazione/esecuzione, ma la questione resta assorbita dall’accertamento di fatto che esclude il collegamento del soggetto autore dell’illecito con l’intermediario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di nullità per contraddittorietà della motivazione, ma la censura viene respinta perché la motivazione della sentenza d’appello è coerente e non inconciliabile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma non risulta violato perché la motivazione è comprensibile e logicamente articolata.
Evocato in relazione alla nullità della sentenza, ma senza riscontro effettivo nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte di cassazione esclude che la decisione d’appello ne sia priva o sia logicamente contraddittoria.
Le presunzioni sono ritenute non decisive nel caso concreto, perché la motivazione di merito non si fonda sulla sola inferenza contestata, ma sull’esclusione del rapporto di preposizione e di attività svolte per conto dell’intermediario.
Sono richiamati per giustificare il principio di economia processuale: se il ricorso è prima facie infondato o inammissibile, è superflua la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio.
È la norma processuale che disciplina la riserva di decisione nell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore o del preposto presuppone l’esistenza di un rapporto di preposizione, anche di fatto, e un nesso di occasionalità necessaria tra attività svolta e illecito; in mancanza di tale collegamento funzionale, la responsabilità non può essere affermata.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si fondi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito, poiché la Corte di cassazione non può rivalutare il materiale probatorio né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La censura di contraddittorietà della motivazione è infondata quando la sentenza di merito esprime un percorso logico coerente, fondato su un apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, anche se la parte ne contesti il risultato.
- Le inferenze presuntive non sono censurabili in cassazione se non incidono sulla ratio decisiva della sentenza; è inammissibile il motivo che colpisca passaggi argomentativi non decisivi rispetto al nucleo fondante della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione appaia prima facie infondato o inammissibile, il giudice può evitare attività processuali superflue, come la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →